Secondarie > Mobilità

La delibera regionale piemontese 2007 sulle ztl

 

 

I chilometri di strade all'interno dei comuni vanno moltiplicati per le corsie. E ci dev'essere almeno un 20% di corsie a traffico limitato sommando pedonali riservate e vari tipi di limitazione

 

giovedì 26 luglio 2007 11:46
(ultima modifica giovedì 26 luglio 2007 00:00)

 

Criteri per l’individuazione delle zone di limitazioni totali o parziali del traffico.
La realizzazione e la conseguente gestione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico all’interno di un centro abitato, si pongono l’obiettivo di ridurre stabilmente le percorrenze nei centri abitati, favorendo nel contempo l’utilizzo del trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, l’ammodernamento del parco veicolare, la razionalizzazione, la fluidificazione e il decongestionamento della circolazione.
Le disposizioni dello Stralcio di Piano per la mobilità, nelle sue successive formulazioni, hanno stabilito l’obbligo per tutti i Comuni assegnati alle Zone di Piano con più di 10.000 abitanti, di procedere alla progressiva realizzazione di zone di limitazione totale (zone pedonali) o parziale (Zone a Traffico limitato) del traffico, in modo tale da arrivare a coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati.
Per tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano appartenenti all’agglomerato di Torino, nonché per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti il processo di realizzazione e completamento di tali zone deve essere ultimato entro il 5 novembre 2007 e per tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti, entro il 3 novembre 2008.
Al fine di favorire uniformità di comportamento, si ritiene opportuno stabilire i sotto riportati criteri e modalità per la realizzazione delle aree di limitazione della circolazione, per il computo della percentuale di strade assoggettate a vincoli e definire le caratteristiche minime delle limitazioni.
Pertanto, sono considerate – nell’attuazione del paragrafo 2.2. dello Stralcio di Piano approvato con deliberazione del 18 settembre 2006 – tutte le strade collocate all’interno delle aree definite dall’art. 3 del Codice della Strada come:
· area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
· zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
così come delimitate con provvedimento della Giunta Comunale o con ordinanza del Sindaco, nelle quali sono disposte limitazioni della circolazione ulteriori e più drastiche di quelle che, in base al presente provvedimento, devono essere applicate in tutto il centro abitato.

Con l’indicazione “copertura di almeno il 20% delle strade dei centri abitati” si intende la percentuale dei chilometri di strada assoggettati a limitazioni della circolazione in rapporto al totale dei chilometri di strada del centro abitato.
Ai fini del computo dei chilometri soggetti a limitazione della circolazione si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
a) la lunghezza delle strade viene computata, per ognuno dei due sensi di marcia, per il numero di corsie che compongono la carreggiata;
b) oltre alle strade collocate all’interno delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, sono considerate ai fini del conteggio della lunghezza delle strade assoggettate a limitazione del traffico anche quelle collocate all’interno del centro abitato ed aventi le seguenti funzioni:
· strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico,
· corsie riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico, se dotate di opportuni sistemi di protezione,
· corsie sottratte alla circolazione veicolare e adibite in maniera stabile ed attrezzata a pista ciclabile, alla fruizione dei pedoni, all’allestimento di déhors per le attività commerciali,
· strade all’interno delle “altre zone di particolare rilevanza urbanistica” di cui all’art. 7, comma 9 del Codice delle Strada, se sono assoggettate anche a limitazione della circolazione ulteriori e più drastiche di quelle che, in base al presente provvedimento, devono essere applicate in tutto il centro abitato.
Le limitazioni della circolazione all’interno delle ZTL devono essere disposte per l’intero anno e possono essere più drastiche rispetto a quelle già indicate nella D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623, che erano
· per almeno tre ore/giorno, la circolazione può essere consentita esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, ai servizi integrativi dello stesso e ai residenti,
· per le restanti ore della giornata la circolazione deve essere vietata per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III con l’aggiunta, per i veicoli Diesel, dell’obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato.
A tale proposito, nella scelta delle ore nelle quali la circolazione può essere consentita esclusivamente al servizio di trasporto pubblico e ai residenti, si raccomanda di comprendere la fascia di maggior flusso di traffico del mattino, che di norma si colloca fra le 7,30 e le 9,00.
Si raccomanda altresì di non prevedere, anche in questo caso, ulteriori deroghe ed esenzioni rispetto alle categorie di veicoli e alle situazioni di deroga previste nei paragrafi precedenti.
Le zone di limitazione totale o parziale del traffico devono essere presidiate, ove necessario anche con installazione di appositi idonei sistemi, in modo da consentire la verifica del rispetto delle limitazioni introdotte e la valutazione dei flussi di traffico residui.


 

 

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