Via libera dalla Camera al Decreto Imballaggi

Approvata in via definitiva la norma che vincola alcuni manufatti in plastica monouso immessi sul mercato al rispetto dei criteri di biodegradabilità e compostabilità. Dagli imballaggi di frutta e verdura confezionate al di sotto degli 1,5 kg, agli involucri per alimenti e bevande, passando per i cosmetici usati dagli alberghi, sono numerosi i prodotti coinvolti

Via libera dalla Camera al decreto imballaggi

La Camera ha approvato in via definitiva il cosiddetto decreto imballaggi, la norma che vincola alcuni manufatti in plastica monouso immessi sul mercato al rispetto dei criteri di biodegradabilità e compostabilità. Dagli imballaggi di frutta e verdura confezionate al di sotto degli 1,5 kg, agli involucri per alimenti e bevande, passando per i cosmetici usati dagli alberghi, sono numerosi i prodotti coinvolti. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive europee. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal primo gennaio 2030.

Cosa prevede il decreto imballaggi

Il provvedimento, approvato dal Senato il 23 settembre 2026, modifica il Codice dell’ambiente introducendo l’articolo 226-quinquies, dedicato all’obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. La legge stabilisce che gli imballaggi interessati possano essere messi per la prima volta sul mercato nazionale, nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento Ue 2025/40, soltanto se certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Tra le categorie interessate rientrano gli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, gli imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering e alcune confezioni monouso contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero.

Sono compresi anche gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e allo smaltimento prima dell’arrivo dell’ospite successivo. Per questa categoria il testo approvato dalla Camera introduce anche la condizione che il prodotto contenuto sia certificato come biodegradabile e compostabile e quindi compatibile con i processi di compostaggio.

Le esenzioni per frutta e verdura

Il testo approvato contiene anche una serie di esenzioni specifiche per alcuni prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dal regolamento Ue 2025/40.

L’elenco comprende diverse categorie di frutta, tra cui ciliegie, albicocche, pesche, nettarine, susine, uva da tavola, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli, kiwi, frutti della passione, fichi d’India, pitaya, avocado, pere, mele e cachi.

Per gli ortaggi sono previste esclusioni per prodotti come lattughe, rucola, spinaci, broccoli, cavolfiori, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, fagiolini, patate, ravanelli, carote, asparagi, rabarbaro e porri, oltre a pomodorini e mini-cetrioli. La disposizione comprende inoltre erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Il rapporto con la normativa europea

La nuova disciplina italiana si inserisce nel quadro del regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il decreto-legge richiama la possibilità, prevista dalla normativa europea, di adottare una disciplina nazionale per specifiche categorie di imballaggi in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti.

Il testo prevede inoltre che alcune esenzioni già contenute nel regolamento europeo continuino ad applicarsi alle categorie interessate, alle condizioni stabilite dalla stessa normativa Ue.

Resta in ogni caso fermo il divieto di immissione sul mercato previsto dalla normativa italiana per i prodotti di plastica monouso rientranti nelle categorie individuate dal decreto legislativo 196/2021. La legge specifica infatti che, per gli imballaggi interessati, non viene meno il divieto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo.

Sanzioni fino a 25mila euro dal 2030

La legge interviene anche sul sistema delle sanzioni. La violazione delle disposizioni sull’obbligo di compostabilità, anche attraverso dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 e 25mila euro.

L’importo massimo può essere aumentato fino al quadruplo quando la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore. Le sanzioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2030.

Il testo introduce però una specifica tutela per l’operatore economico che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di una documentazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore e attestante la loro conformità ai requisiti previsti. Questa tutela non si applica quando l’operatore era a conoscenza della non conformità o quando questa risultava evidente.

Quando entra in vigore

La legge di conversione stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le nuove sanzioni, invece, saranno applicabili dal 1° gennaio 2030, come previsto espressamente dal testo approvato dalla Camera.

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