Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si prepara a integrare anche le informazioni sui tragitti dei mezzi di trasporto, ma per rendere disponibili questi dati bisognerà attendere il 13 settembre 2027. Il rinvio riguarda l’obbligo di trasmissione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dei percorsi effettuati dai veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
La scadenza è stata posticipata dal decreto direttoriale del Mase n. 275 del 12 ottobre 2026, pubblicato il 14 ottobre. Il provvedimento, adottato dopo un confronto con gli operatori del settore, definisce anche le specifiche tecniche dei sistemi di rilevazione, le modalità di trasmissione e le regole per conservare le informazioni.
Il rinvio si inserisce nel percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti, che comprende già una piattaforma per consultare i dati aggregati sui flussi. L’integrazione dei percorsi dei camion rappresenta un passaggio ulteriore: permetterà di collegare le informazioni sui rifiuti movimentati con quelle relative agli spostamenti dei mezzi.
Geolocalizzazione, resta l’obbligo per i veicoli
Il differimento al 2027 non modifica gli obblighi relativi all’installazione dei dispositivi GPS. Per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, il termine per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione era fissato al 30 giugno 2026.
Dal 1° luglio 2026 è prevista la cancellazione d’ufficio dei veicoli non adeguati. Il decreto interviene quindi sulla fase successiva, relativa alla messa a disposizione e alla trasmissione al RENTRI dei dati sui percorsi, senza rinviare l’obbligo di dotare i mezzi dei dispositivi richiesti.
La distinzione è importante per le imprese di trasporto: avere il sistema di geolocalizzazione a bordo e trasmettere le informazioni secondo le specifiche del registro sono due adempimenti distinti.
Rilevazioni ogni tre minuti e collegamento con i formulari digitali
Le nuove regole tecniche stabiliscono che il sistema debba consentire di ricostruire il tragitto del veicolo dalla partenza alla destinazione. I punti di geolocalizzazione dovranno essere rilevati a intervalli non superiori a tre minuti, con un’accuratezza richiesta di 10 metri, fatta eccezione per i tratti in cui il segnale satellitare non è disponibile.
I dati relativi a ciascun percorso dovranno essere associati ai corrispondenti formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). La trasmissione avverrà dopo l’invio dei dati del formulario digitale, attraverso interfacce dedicate o i servizi messi a disposizione dal RENTRI.
Il sistema non prevede quindi una trasmissione continua in tempo reale della posizione del camion. Le informazioni saranno raccolte e collegate alla documentazione digitale relativa al trasporto, secondo le modalità stabilite dal decreto.
Per identificare il mezzo sarà sufficiente la targa
Tra le novità tecniche è prevista anche una semplificazione per l’identificazione dei veicoli. Sarà sufficiente utilizzare la targa, senza dover associare al dispositivo di geolocalizzazione anche il numero di telaio, come previsto dalla disciplina precedente.
La modifica si inserisce nel quadro delle specifiche necessarie per rendere compatibili i sistemi di rilevazione utilizzati dalle imprese con le procedure del registro nazionale.
Dalla tracciabilità documentale ai percorsi dei rifiuti
L’integrazione dei dati di geolocalizzazione amplia le informazioni disponibili sulla movimentazione dei rifiuti. Il collegamento tra quantità, provenienza, destinazione, formulari e percorsi effettivi potrà contribuire a rendere più verificabili i trasporti e a individuare eventuali anomalie nelle movimentazioni.
La possibilità di utilizzare efficacemente queste informazioni dipenderà però dalla qualità dei dati raccolti e dalla capacità di integrarli nei sistemi di gestione senza aumentare eccessivamente gli oneri operativi per le imprese.
Il rinvio al 13 settembre 2027 concede altro tempo per completare l’integrazione tecnica. Nel frattempo, rimane fermo l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli interessati, mentre la trasmissione dei percorsi al RENTRI dovrà rispettare le nuove specifiche previste dal decreto.



