Stoviglie in plastica riutilizzabili, stop ai prodotti non conformi dal 2027

Il MASE chiarisce che il periodo transitorio previsto dalla legge comprende anche il tempo necessario a esaurire le scorte: dal 21 aprile 2027 piatti, posate, cannucce e agitatori potranno essere commercializzati come riutilizzabili soltanto se rispettano i nuovi requisiti tecnici. Assobioplastiche accoglie positivamente l'interpretazione del Ministero

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Dal 21 aprile 2027 piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica potranno essere qualificati e venduti come riutilizzabili soltanto se rispetteranno i nuovi requisiti tecnici stabiliti dalla normativa. Lo ha precisato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nella risposta a un interpello presentato da Confindustria, relativo all’applicazione dell’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Il chiarimento riguarda anche i prodotti già immessi sul mercato prima della scadenza. La normativa, infatti, non prevede un’ulteriore proroga per consentire lo smaltimento delle scorte ancora presenti nella catena distributiva.

I requisiti tecnici per piatti, posate, cannucce e agitatori

Le nuove disposizioni stabiliscono caratteristiche specifiche per distinguere le stoviglie in plastica effettivamente riutilizzabili. Per i piatti, i requisiti variano in base al diametro: quelli inferiori a 19 centimetri dovranno avere un peso superiore a 45 grammi; per quelli con diametro compreso tra 19 e 24 centimetri il peso dovrà superare gli 80 grammi; infine, i piatti con diametro superiore a 24 centimetri dovranno pesare più di 110 grammi.

Per le altre tipologie di prodotti, ovvero posate, cannucce e agitatori per bevande, il criterio riguarda invece il rapporto tra peso e lunghezza, che dovrà essere superiore a 0,5 grammi per centimetro.

Un anno per adeguare la produzione e smaltire le scorte

Secondo il MASE, l’anno che intercorre tra l’entrata in vigore della legge e l’applicazione dei nuovi requisiti costituisce già il periodo transitorio previsto dal legislatore. Questo intervallo deve consentire alle aziende di adeguare la produzione alle caratteristiche tecniche richieste e, allo stesso tempo, di esaurire le giacenze presenti nei canali di distribuzione.

Non è quindi prevista una finestra aggiuntiva per la commercializzazione dei prodotti non conformi dopo il 20 aprile 2027. Il Ministero ritiene che un’interpretazione diversa comporterebbe il rischio di rinviare a tempo indeterminato l’effettiva applicazione della norma.

Assobioplastiche: “Il chiarimento conferma la nostra interpretazione”

La risposta del Ministero è stata accolta positivamente da Assobioplastiche, che considera il chiarimento coerente con la propria interpretazione della disposizione.

“La risposta del Ministero fa chiarezza e conferma quella che per noi era l’interpretazione più naturale della norma: l’anno di differimento previsto dal legislatore è già il periodo concesso per adeguarsi e smaltire le scorte”, ha dichiarato Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche.

Bianconi ha inoltre invitato produttori e distributori a utilizzare i mesi che restano per pianificare l’adeguamento della produzione e la gestione delle giacenze, evitando di accumulare scorte che, dal 21 aprile 2027, non potranno più essere vendute come prodotti riutilizzabili.

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