Aree idonee in Sardegna, la Corte costituzionale boccia i divieti sulle rinnovabili

La sentenza 184/2025 chiarisce i limiti della normativa regionale sulle aree non idonee, escludendo divieti generalizzati e procedure paesaggistiche difformi da quelle statali, con effetti sui procedimenti autorizzativi degli impianti da fonti rinnovabili

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La normativa regionale sarda sulle aree idonee per le fonti energetiche rinnovabili viene parzialmente ridimensionata dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 184/2025, depositata il 16 dicembre 2025, ha accolto in parte il ricorso presentato dal Governo contro la legge regionale. La pronuncia riguarda alcuni punti centrali del provvedimento, ritenuti incompatibili con il quadro normativo statale.

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di installazione degli impianti in determinate aree, chiarendo che la qualifica di non idoneità non può tradursi automaticamente in un blocco generalizzato degli impianti da fonti rinnovabili (Fer). Secondo i giudici, una simile impostazione impedisce l’accesso ai procedimenti autorizzativi semplificati previsti dal legislatore statale per favorire la diffusione delle rinnovabili e risulta quindi illegittima.

La Corte interviene anche sul tema degli atti autorizzativi già rilasciati, affermando che la legge regionale non può travolgerli in assenza di motivazioni tecniche o scientifiche. Un intervento retroattivo di questo tipo, spiega la sentenza, comporta una lesione del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.

Un ulteriore chiarimento riguarda i progetti che ricadono in parte su aree idonee e in parte su aree non idonee. In questi casi, stabilisce la Consulta, non può automaticamente prevalere la non idoneità, come previsto dalla normativa regionale. La valutazione finale deve avvenire all’esito del singolo procedimento autorizzativo, nel quale occorre bilanciare la tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette con l’interesse pubblico alla riduzione delle fonti di energia inquinanti, anche nell’ottica delle future generazioni.

La Corte ha inoltre bocciato le disposizioni regionali che introducevano asserite misure di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di impianti Fer nelle aree non idonee. Secondo la sentenza, la Regione non può prevedere procedure di autorizzazione paesaggistica diverse da quelle stabilite dalla normativa statale, né introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che garantiscono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

Nel procedimento, la Consulta ha ribadito anche i limiti soggettivi del giudizio in via principale, ricordando che esso si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa. Per questo motivo erano già stati dichiarati inammissibili gli interventi delle società private e degli operatori di settore, intervenuti con finalità meramente conoscitive.

Con la sentenza sul ricorso governativo, il pronunciamento assume ora rilievo diretto per il settore energetico, delineando i confini entro cui le Regioni possono esercitare la propria potestà normativa in materia di pianificazione territoriale, senza introdurre divieti aprioristici o regimi autorizzativi difformi da quelli stabiliti a livello statale.

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