Non tutte le biciclette elettriche sono uguali per la legge. A definire confini più netti tra le tradizionali e-bike e i veicoli a motore più potenti è la nuova riforma del Codice della Strada, che introduce importanti novità sul fronte della sicurezza e dell’identificazione dei mezzi.
Il governo ha approvato in esame preliminare il nuovo testo lo scorso 13 ottobre. Il provvedimento attua la delega contenuta nell’articolo 35 della legge n. 177/2024 e prenderà il posto del decreto legislativo n. 285/1992, che in tre decenni ha subito diverse modifiche.
Tra le misure al centro del dibattito figurano l’introduzione del casco protettivo obbligatorio e del contrassegno identificativo (una sorta di targa) per una specifica categoria di veicoli: i cosiddetti “cicli a propulsione“. Per chi utilizza una classica bicicletta a pedalata assistita (Epac) il quadro normativo rimane invece invariato.
La norma punta a regolamentare un segmento della mobilità urbana in forte crescita, spesso utilizzato dai lavoratori delle consegne a domicilio che circolano quotidianamente lungo le strade e le piste ciclabili delle grandi città. Tuttavia, il provvedimento non è ancora operativo e dovrà completare l’iter normativo prima di trovare applicazione pratica.
La misura risponde all’esigenza di maggiore sicurezza e tracciabilità, soprattutto alla luce della promiscuità di traffico che si registra nelle aree urbane più congestionate. Restano da definire con precisione i dettagli tecnici che separeranno ufficialmente questi mezzi dalle e-bike tradizionali, guardando anche agli standard europei della categoria L1e-A.
Riforma Codice della Strada: attenzione alle e-bike “sbloccate” e alle S-Pedelec
Il nuovo giro di vite accende i riflettori anche sui fenomeni di alterazione dei veicoli. Le biciclette elettriche modificate con dispositivi artigianali per superare il limite dei 25 km/h non possono essere considerate semplici e-bike e rischiano di incorrere in sanzioni o problemi di omologazione se non rientrano nelle categorie superiori.
Discorso a parte meritano le S-Pedelec, ossia veicoli che arrivano fino a 45 chilometri orari di assistenza, che la normativa europea inquadra già come ciclomotori (categoria L1e-B): per questi mezzi sono quindi richiesti targa, patentino e assicurazione obbligatoria.



