Imballaggi, la Commissione europea aggiorna le FAQ sul PPWR

La Commissione europea ha pubblicato una nuova versione delle FAQ sul Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR). L'aggiornamento introduce nuovi chiarimenti sulle definizioni degli imballaggi, sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) e sulle sostanze preoccupanti, a pochi giorni dall'applicazione delle prime disposizioni prevista per il 12 agosto 2026

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La Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle Frequently Asked Questions (FAQ) dedicate al Regolamento (UE) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

Rispetto alla prima versione diffusa nel marzo 2026, il documento introduce nuove domande e aggiorna alcuni chiarimenti già presenti. La Commissione ricorda che le FAQ hanno esclusivamente valore interpretativo e non modificano né integrano il testo del regolamento.

Tutte le nuove FAQ e gli aggiornamenti

Le modifiche riguardano principalmente due sezioni: Definizioni e Sostanze preoccupanti.

Definizioni

Le nuove FAQ chiariscono:

  • FAQ 3 (Nuova): quando una busta è considerata un imballaggio. Le buste contenenti lettere, fatture, estratti conto o altra corrispondenza con funzione comunicativa non sono considerate imballaggi. Possono invece esserlo le buste vuote destinate a contenere prodotti e quelle contenenti prodotti, come cataloghi o riviste.
  • FAQ 4 (Nuova): introduce una distinzione dettagliata tra imballaggio di vendita, imballaggio multiplo, imballaggio di trasporto e imballaggio per il commercio elettronico.
  • FAQ 5 (Nuova): chiarisce come individuare il fabbricante degli imballaggi di trasporto. Una scatola di cartone piatta da piegare o un film estensibile venduto in bobina possono già essere considerati imballaggi nella loro forma finale.
  • FAQ 6 (Nuova): definisce le regole applicabili agli imballaggi recanti un nome o un marchio. In linea generale, è fabbricante il soggetto sotto il cui nome o marchio l’imballaggio viene immesso sul mercato, salvo le deroghe previste per alcune microimprese.
  • FAQ 7 (Nuova): esamina il caso in cui sull’imballaggio compaiano il nome di un’impresa e il marchio di un’altra. Diventa determinante individuare quale soggetto stabilisce effettivamente il progetto e le specifiche dell’imballaggio.
  • FAQ 9 (Nuova): chiarisce come individuare il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi di trasporto, anche nelle operazioni tra Stati membri.
  • FAQ 10 (Nuova): precisa che un imballaggio di vendita utilizzato anche per il trasporto resta normalmente un imballaggio di vendita. Il produttore è generalmente il soggetto che riempie l’imballaggio e rende disponibile per la prima volta il prodotto nello Stato membro interessato.
  • FAQ 13 (Nuova): chiarisce che gli imballaggi utilizzati per spedire componenti tra stabilimenti della stessa impresa possono rientrare nel PPWR quando sono stati acquistati da un altro soggetto e risultano quindi già immessi sul mercato.
  • FAQ 15 (Aggiornata): specifica che le deroghe previste per il trasporto di merci pericolose si applicano anche agli imballaggi conformi alla direttiva 2008/68/CE che non richiedono un’omologazione ONU, come quelli utilizzati per le quantità limitate. Gli imballaggi omologati ONU impiegati per merci non pericolose restano invece soggetti alle normali disposizioni del PPWR.

Sostanze preoccupanti

Le modifiche riguardano anche i requisiti previsti dall’articolo 5 del regolamento.

Nel dettaglio:

  • FAQ 8 (Nuova): indica l’Appendice C della norma EN 13428:2004 come riferimento operativo per dimostrare la minimizzazione delle sostanze preoccupanti prevista dal PPWR.
  • FAQ 9 (Aggiornata): chiarisce che la norma EN 13428:2004 non può più garantire automaticamente la presunzione di conformità ai nuovi requisiti del regolamento, pur potendo essere utilizzata in attesa dell’adozione di uno standard aggiornato.
  • FAQ 10 (Nuova): raccomanda l’utilizzo del rapporto CEN CR 13695-1:2000 per misurare e verificare il rispetto del limite complessivo relativo a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
  • FAQ 21 (Nuova): chiarisce che, per le bombole di acciaio ricaricabili destinate al trasporto di gas, le prescrizioni di sicurezza previste dall’ADR possono prevalere sui limiti del PPWR relativi ai metalli pesanti quando non esistano alternative tecnicamente praticabili.

Le FAQ come supporto operativo

L’aggiornamento arriva a pochi giorni dall’applicazione delle prime disposizioni del PPWR, prevista per il 12 agosto 2026, e punta a fornire indicazioni operative su alcuni dei temi che hanno generato i maggiori dubbi tra imprese e operatori della filiera degli imballaggi.

La Commissione europea sottolinea che il documento sarà aggiornato progressivamente per accompagnare l’attuazione del regolamento, mantenendo però carattere esclusivamente interpretativo e senza sostituire il testo normativo.

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