Combustibile Solido Secondario. AIREC: ‘Il Consiglio di Stato riconosce la piena legittimità del Decreto Clini’

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5535/21 ha ripristinato l’impianto originario del DM 22/2013 (c.d. “Decreto Clini”) che disciplina i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, definiti CSS-combustibili. Lo annuncia A.I.R.E.C. in una nota che pubblichiamo di seguito

A.I.R.E.C., l’Associazione aderente a Cisambiente Confindustria che raggruppa le più importanti imprese private produttrici di Combustibili Solidi Secondari e di CSS-Combustibile (CSS-C EoW), accoglie con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5535/21 pubblicata il 26/07/2021 che ha ripristinato l’impianto originario del DM 22/2013 (c.d. “Decreto Clini”) che disciplina i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari, definiti CSS-combustibili.

La sentenza del Consiglio di Stato, nel recepire le argomentazioni del MATTM (ora MiTE) a difesa dei contenuti del DM, pone l’accento su spunti di riflessione che vale la pena evidenziare:

  • viene affermato chiaramente che: “l’impiego del CSS-Combustibile conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento n. 22/2013 non rappresenta una forma di recupero di energia da rifiuti, bensì l’utilizzo di un autentico prodotto classificato combustibile, ottenuto a valle di un processo di recupero di materia. Il decreto impugnato si inserisce quindi pienamente nell’ambito delle politiche europee di “circular economy””;
  • viene riconosciuto che l’utilizzo dei Combustibili Solidi Secondari in cementifici è riconosciuto da “una decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, n. 163) come una Migliore Tecnica Disponibile (MTD o Best Available Technique – BAT)”;
  • viene richiamato quanto indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione sul principio di precauzione dove, tra i principi generali di una buona gestione dei rischi, sulla base dei quali vengono legittimamente adottate misure precauzionali, è posta “al primo posto la “proporzionalità”, quindi la “non discriminazione”, la “coerenza”, l’“esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall’azione o dalla mancata azione” e l’“esame dell’evoluzione scientifica”.

“Tutta la sentenza è di grande interesse – sottolinea l’ing. Giuseppe Angelo Dalena, Presidente di A.I.R.E.C. – perché colloca correttamente il CSS-C nella sua sede naturale, che è quella dell’implementazione dell’economia circolare. Non si tratta di alimentare con argomentazioni capziose un’improponibile concorrenza tra riciclo e CSS-C bensì di cogliere appieno il senso della gerarchia europea delle opzioni da applicare alla gestione dei rifiuti, che prevede con priorità decrescente prevenzione, riutilizzo, riciclo meccanico e, a seguire, recupero di altro tipo (energetico per esempio), fino al residuale smaltimento in discarica che è l’ultima estrema opzione. In questo scenario, l’utilizzo di un combustibile da rifiuti di alta qualità registrato come “sostanza” ai sensi del Regolamento n. 1907/2006/CE del 18/12/2006 (REACH) ha piena cittadinanza e costituisce un elemento indispensabile per assicurare una gestione ambientalmente sostenibile dei rifiuti non riciclabili riducendo, al contempo, il depauperamento di combustibili tradizionali non rinnovabili.