Sulle nuove regole europee contro il greenwashing, entrate in vigore il 27 settembre, la Commissione europea ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire alcuni aspetti. Il documento raccoglie 21 domande e risposte ed è stato predisposto per favorire un’applicazione coerente delle nuove disposizioni della Direttiva (UE) 2024/825 sull’Empowering Consumers for the Green Transition.
La norma modifica le regole sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori, introducendo tra l’altro disposizioni più stringenti sulle dichiarazioni ambientali e sui marchi di sostenibilità. Non si applicano alle pratiche commerciali tra imprese.
Le Faq non costituiscono un’interpretazione giuridicamente vincolante né una posizione formale della Commissione, esprimono solamente le valutazioni preliminari dei servizi della Commissione, mentre l’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Tra i chiarimenti più importanti: dichiarazioni come “green”, “eco-friendly”, “biodegradable”, “biobased” o “energy efficient” non potranno più essere usate se l’azienda non è in grado di dimostrare una prestazione ambientale pertinente alla dichiarazione.
Anche nomi commerciali e marchi contenenti termini come “green”, “eco” o “natural” possono essere inclusi nelle nuove regole laddove inducano il consumatore ad attribuire al prodotto o all’azienda un beneficio ambientale. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando il contesto complessivo della comunicazione.
Novità anche sulla grafica degli imballaggi: claim ambientali “impliciti” come foglie, gocce d’acqua, immagini naturalistiche e colori associati alla sostenibilità di per sé non costituiscono però una dichiarazione green, ma possono contribuire alla valutazione complessiva della comunicazione, in particolare quando sono associati a testi o loghi.










