Impianti minimi, Consiglio di Stato conferma la bocciatura dell’Emilia Romagna

Arriva il primo pronunciamento del Consiglio di Stato sul sistema di tariffe al cancello per gli "impianti minimi" di recupero dei rifiuti, cioè quelli indispensabili alla chiusura del ciclo. Martedì 31 luglio il tribunale amministrativo di massima istanza ha confermato l’annullamento precedentemente disposto dai giudici del TAR Emilia-Romagna, con cui la Regione aveva individuato gli impianti minimi di compostaggio e digestione anaerobica da assoggettare al nuovo sistema di tariffazione Arera

Arriva il primo pronunciamento del Consiglio di Stato sul sistema di tariffe al cancello per gli “impianti minimi” di recupero dei rifiuti, cioè quelli indispensabili alla chiusura del ciclo. Martedì 31 luglio il tribunale amministrativo di massima istanza ha confermato l’annullamento precedentemente disposto dai giudici del TAR Emilia-Romagna, con cui la Regione aveva individuato gli impianti minimi di compostaggio e digestione anaerobica da assoggettare al nuovo sistema di tariffazione Arera.

In sostanza, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’illegittimità del provvedimento emiliano con cui si stabiliva che i rifiuti organici prodotti nel territorio regionale fossero destinati ad operazioni di recupero esclusivamente presso impianti “minimi”, cioè quelli indispensabili alla chiusura del ciclo, specificamente individuati a livello regionale.

Così facendo avevano sottratto le strutture alla libera concorrenza, assoggettandole ad un regime di flussi prestabiliti e tariffe regolate, mentre “la regola che si impone in materia di ‘gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani’ è quella, improntata alla concorrenza, dell’affidamento mediante gara“.

I giudici hanno anche aggiunto che il principio di “prossimità agli impianti di recupero” del Testo Unico Ambientale non limita in maniera assoluta la concorrenza, ma “permette di valorizzare nel procedimento di selezione dell’affidatario del servizio mediante gara, quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto”.

Secondo il presidente di Assoambiente Chicco Testa, “la decisione del Consiglio di Stato si inserisce in un più ampio quadro di incertezza sull’assetto del mercato per la gestione dei rifiuti organici, per i quali l’obiettivo principale normativo e regolatorio dovrebbe essere di non limitare indebitamente il principio di concorrenza nel rispetto dell’ambiente. Ci aspettiamo nel prossimo futuro un aggiornamento del PNGR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) che possa fare chiarezza sull’applicazione dell’istituto degli ‘impianti minimi’ introdotto dalla regolazione ARERA, in quanto ad oggi il PNGR disincentivando la gestione dei rifiuti su macroaree inter-regionali, pone impropriamente le basi per una lettura restrittiva del principio di libera circolazione dei rifiuti destinati al recupero/riciclo e rischia di orientare in modo improprio le scelte di alcune regioni nel quadro regolatorio definito da ARERA”.