Regolamento Imballaggi: le perplessità delle Regioni per la tenuta del sistema italiano

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento contenente delle considerazioni sul nuovo Regolamento imballaggi dell’Unione europea, attualmente in discussione. Oltre ad alcune valutazioni generali, vengono fatte alcune osservazioni maggiormente puntuali relativamente alle tempistiche per l'adeguamento e all'introduzione di obblighi che metterebbero in discussione il sistema di gestione degli imballaggi organizzato in Italia". Ecco il documento completo

Regolamento Imballaggi Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 10 maggio ha approvato un documento contenente delle considerazioni sul nuovo Regolamento imballaggi dell’Unione europea, attualmente in discussione. La Conferenza affronta la proposta normativa valutando in primis alcuni aspetti generali, come “i profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità dell’atto”, sottolineando che gli obiettivi del Regolamento “sono vincolanti per tutti gli Stati membri e sono: prevenire la produzione di rifiuti, limitare gli imballaggi unitili, promuovere la produzione di quelli riutilizzabili; favorire il riciclaggio di alta qualità che consente un riciclo economicamente sostenibile; sostenere gli investimenti”.

Le Regioni inoltre dicono che per la proposta, visto “l’elevato numero di atti delegati, anche su aspetti cruciali (es. requisiti di riciclabilità), si ritiene necessario che anche negli atti successivi sia previsto un ampio coinvolgimento degli stakeholder. Si propone pertanto di sostituire alcuni degli atti delegati previsti con atti esecutivi, che prevedono un maggiore coinvolgimento dei diversi soggetti”.

Vengono poi fatte alcune osservazioni maggiormente puntuali, che “condividono alcune delle perplessità evidenziate dal Ministero dell’Ambiente, relativamente alle tempistiche per l’adeguamento e all’introduzione di obblighi che metterebbero in discussione il sistema di gestione degli imballaggi organizzato in Italia”

Di seguito eccone alcune, mentre qui il documento completo:

Art. 3, punto 41
La definizione di “imballaggio compostabile” è eccessivamente generica laddove si riferisce a “la maggior parte del compost…”, senza definire soglie quantitative precise. Non si tiene inoltre conto del fatto che non ci sono solo i trattamenti di compostaggio (aerobici), ma anche quelli di digestione anaerobica, diversamente da quanto fatto nell’Allegato III. Si evidenzia come la digestione anaerobica abbia già una diffusione significativa (es. in Regione Lombardia, rispetto alla frazione organica dei rifiuti gestita, l’83% è trattata con digestione anaerobica e solo il 17% esclusivamente con compostaggio), con tendenza in crescita. Si propone quindi di allineare la definizione dell’art. 3, punto 41, con l’Allegato III.

Art. 3, punto 60
E’ già implicito nella definizione di “rifiuto” che gli imballaggi riutilizzati non siano “rifiuti”. Si propone di togliere le parole “ad eccezione degli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento”, che possono creare dubbi interpretativi, e di inserire uno specifico considerando nelle premesse.

Art. 7
Si ritiene opportuno, per favorire il riciclaggio dei diversi materiali, l’introduzione di contenuti minimi di materiale riciclato non solo per le parti in plastica degli imballaggi, ma anche quelle in altri materiali (vetro, metalli, tessili, carta e cartone,…). Si propone, in particolare, di prevedere un contenuto minimo riciclato anche per il vetro (il cui riciclo è un processo energeticamente virtuoso e ripetibile senza perdita di materia) e per i metalli (il cui riciclo è vantaggioso economicamente e riduce la dipendenza dalle materie prime vergini), specialmente per l’alluminio (assai diffuso nel settore del beverage ed avente una riciclabilità del 100%). Tali percentuali dovranno essere valutate tecnicamente per assicurarne la fattibilità a costi
sostenibili.

Art. 7, comma 10
La possibilità di una deroga per i contenuti minimi di plastica riciclata negli imballaggi è eccessivamente vaga e di dubbia interpretazione, in quanto non è chiaro il rapporto tra i criteri riferiti a “mancanza di disponibilità” e “prezzo eccessivo” con quelli relativi alla salute, alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare ed all’ambiente. Una carenza di certezza per gli operatori può causare problemi nel pianificare i necessari investimenti e può quindi compromettere il raggiungimento degli obiettivi. La definizione di contenuti minimi di riciclato nei nuovi imballaggi, infatti, è un supporto essenziale per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera del riciclaggio. E’ necessario specificare meglio le condizioni di tale possibile deroga, dettagliandole e circoscrivendole maggiormente.

Art. 9
Le misure tese alla “Riduzione al minimo degli imballaggi” risultano immediatamente esecutive. Si valuti l’opportunità di introdurre un periodo transitorio utile ai produttori per l’adeguamento.

Art. 10, comma 1, lettera h
Il riferimento solo allo “smaltimento” e non anche al recupero pare un refuso che renderebbe non applicabile la lettera ai rifiuti di imballaggio inviati a recupero. Sostituire la parola “smaltito” con “trattato”, per ricomprendere anche il recupero.

Art. 37
L’articolo non definisce le tempistiche per l’aggiornamento dei piani di gestione rifiuti esistenti. Sostituire le parole “Gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti…” con le parole: ““Gli Stati membri, al primo aggiornamento utile, includono nei piani di gestione dei rifiuti…”. Occorre, inoltre, prevedere il recepimento degli obiettivi di cui all’art. 38 anche nel Programma di prevenzione che si raccorda con il Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

Art. 43, comma 5
La deroga alla raccolta differenziata degli imballaggi pare poco motivata e generica, non dettagliando a quali tipologie di imballaggi si applichi e secondo quali criteri. Una deroga così ampia e generica rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi. Si propone di dettagliare meglio ambito di applicazione e criteri della deroga prevista o, in
alternativa, di stralciare il comma.

Art. 44, comma 3
I criteri previsti perché uno Stato membro possa avvalersi della deroga all’obbligo di istituire un sistema di deposito cauzionale sono eccessivamente stringenti. L’obiettivo deve infatti essere quello di avere un sistema di raccolta differenziata efficace, a prescindere dagli strumenti utilizzati, in un’ottica di neutralità tecnologica e di scelte organizzative. La soglia per ottenere la deroga all’obbligo, prevista nel 90% di raccolta differenziata, è eccessivamente alta e si traduce in un immotivato favore dato ai sistemi a cauzione rispetto ad altri sistemi di raccolta. Si propone di ridurre al 85% la percentuale di raccolta differenziata necessaria per ottenere la deroga all’obbligo di istituzione di sistemi di cauzione.