Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la Città 30, accogliendo il ricorso si due tassisti sostenuti da Fratelli d’Italia. Adottata a gennaio 2024 la misura ha determinato un calo significativo degli incidenti stradali, una diminuzione delle emissioni da traffico e un aumento dei mezzi di mobilità sostenibile come biciclette e bike sharing. La sentenza del tribunale regionale annulla il Piano del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, “fermo restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare”.
Secondo i ricorrenti, le ordinanze con cui il Comune di Bologna ha introdotto le “zone 30” sarebbero corredate da “motivazioni generiche”, che non puntualizzerebbero “quali dei presupposti di legge sia stato di volta in volta ravvisato”. L’accusa, accolta dal Tar, è che i nuovi limiti non sono temporanei e interessano circa il 70 % del territorio della città metropolitana di Bologna, escludendo dunque “che possa trattarsi di imposizione di limiti più restrittivi motivata dalla particolarità della specifica realtà locale considerata”.
“La sentenza del Tar pone questioni burocratiche sugli atti alle quali siamo pronti a rispondere, ma conferma una cosa importante: la funzione pianificatoria del Comune sui limiti di velocità – dice il sindaco Matteo Lepore – La Città 30 quindi andrà avanti. Le vittime della strada e i loro familiari ce lo chiedono e noi siamo con loro, con l’obiettivo che abbiamo sempre avuto e rivendicato: salvare vite sulla strada, ridurre e prevenire gli incidenti e in questi due anni abbiamo dimostrato che è possibile. Il centro destra invece di collaborare sulla sicurezza stradale ha fatto di tutto per boicottare il nostro provvedimento. Ringraziamo le associazioni dei familiari delle vittime della strada, gli attivisti, le città che stanno adottando questa misura, i tanti parlamentari e le forze politiche che sono al nostro fianco in questa battaglia”.
A novembre 2024 c’era stato un altro ricorso al Tar ma le cose erano andate diversamente. Il tribunale aveva infatti respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso proposto sempre da due tassisti per annullare i provvedimenti della Città 30, contro il quale si era costituito in giudizio anche il Ministero dei Trasporti.
Il Tar aveva dichiarato l’inammissibilità per “carenza di interesse ad agire”: mancava la dimostrazione di una lesione effettiva e attuale agli interessi economici e di un danno concreto all’attività imprenditoriale dei tassisti per l’abbassamento della velocità a 30 km/h e perciò l’assenza di una utilità per loro dall’eventuale annullamento della misura, che, viceversa, viene esplicitamente riconosciuta come funzionale alla tutela della pubblica incolumità.











