Tassonomia Ue: pubblicato il regolamento per valutare le attività green

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 (link) che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”. Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024

  • Novità sulla cosiddetta tassonomia Ue. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 (link) che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla tassonomia Ue, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità ed ha inoltre affidato alla Commissione (artt. 12 par 2, 13 par 2, 14 par 2 e 15 par 2) il compito di adottare successivi atti delegati per fissare i criteri di vaglio tecnico, con cui determinare se contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali dell’Unione e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

I criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE

Il Regolamento sulla tassonomia UE stabilisce, con riguardo ai criteri di vaglio tecnico, che essi dovrebbero:

  • fondarsi su diritto vigente, norme tecniche, buone pratiche e metodologie elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale;
  • assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali proprio in virtù della sua natura;
  • tener conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un’attività abilitante ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento.
Il nuovo atto delegato della Commissione fissa, in particolare, criteri di vaglio tecnico relativi a:
  1. uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine (allegato I del documento), con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
  2. transizione verso un’economia circolare (allegato II del documento), con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’Ue dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
  3. prevenzione e riduzione dell’inquinamento (allegato III del documento), con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
  4. protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (allegato VI del documento), con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.