Con il provvedimento n. 31527 del 15 aprile 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di revocare gli impegni antitrust assunti nel 2015 dai consorzi Conai e Corepla. La decisione è stata ufficializzata con la pubblicazione nel Bollettino AGCM n. 17/2025 del 5 maggio. Gli obblighi erano stati introdotti a seguito di un procedimento aperto per valutare il comportamento dei consorzi nei confronti del sistema autonomo P.A.R.I., attivo nella gestione e nel riciclo degli imballaggi in plastica secondari e terziari.
Misure adottate nel 2015 e loro funzione originaria
Gli impegni, imposti a tempo indeterminato, erano stati progettati per garantire l’accesso al mercato dei sistemi autonomi, alternativi al circuito consortile. All’epoca, la normativa ambientale e le modalità operative del settore erano differenti rispetto a quelle attuali.
Le misure includevano:
- La nomina di un soggetto terzo per supportare il Ministero nella valutazione dei sistemi autonomi;
- Criteri specifici per il calcolo del contributo ambientale dovuto dai sistemi alternativi;
- Obblighi di trasparenza nella pubblicazione delle informazioni;
- Misure per risolvere la controversia tra Conai e Aliplast, promotore del sistema P.A.R.I.
I motivi della revoca: contesto normativo e operatività mutati
Secondo l’AGCM, l’evoluzione della normativa ambientale, in particolare le modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA), ha ridimensionato la necessità di mantenere in vigore gli impegni.
Tra i cambiamenti più rilevanti:
- Nuovi obblighi per i sistemi autonomi, relativi alla copertura dei costi di raccolta;
- Superamento di alcune misure, come il monitoraggio del riconoscimento dei sistemi autonomi e la pubblicazione online delle informazioni, ritenute ormai inefficaci o inapplicate.
L’Autorità ha anche riconosciuto che i sistemi autonomi sono oggi integrati nel quadro regolatorio, che consente loro di negoziare direttamente con ANCI e con gli enti locali nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro previsto dall’articolo 224, comma 5-ter, del TUA.
Questioni ancora aperte: il nodo dei costi residuali
Nonostante la revoca, l’AGCM ha segnalato la presenza di divergenze interpretative su alcuni aspetti introdotti più di recente, come il comma 10-bis dell’art. 221 del TUA, che disciplina la ripartizione dei costi residuali del “servizio universale”.
Su questi elementi, l’Autorità ha dichiarato che eventuali problematiche potranno essere trattate attraverso strumenti istruttori o attività di advocacy istituzionale, senza escludere nuove iniziative in caso di necessità.
Il ruolo di Aliplast e le richieste respinte
Durante la fase istruttoria, la società Aliplast si è espressa contrariamente alla revoca degli impegni, in particolare per quanto riguarda:
- I criteri di calcolo del contributo ambientale;
- L’applicazione retroattiva delle nuove modalità;
- La composizione della controversia legale con Conai, che includeva rinunce a rivendicazioni economiche e pagamento dilazionato del contributo.
Aliplast aveva inoltre suggerito l’introduzione di un periodo di monitoraggio transitorio, chiedendo di mantenere le misure almeno fino alla firma dell’Accordo di Programma Quadro con ANCI, tuttora in fase di negoziazione.
Conclusione del procedimento e prossimi scenari
Con la revoca degli impegni, l’AGCM ha anche annullato l’obbligo per Conai e Corepla di presentare la relazione annuale 2025. La conclusione del procedimento non esclude ulteriori interventi futuri, nel caso emergano nuove criticità o squilibri tra consorzi e sistemi autonomi.
La decisione rappresenta un passaggio rilevante per la regolazione del settore dei rifiuti plastici, ridefinendo i rapporti tra soggetti storici e realtà emergenti. L’attenzione resta ora concentrata sull’attuazione dei nuovi strumenti normativi e sulle relazioni tra le diverse componenti della filiera.
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