Plastica riciclata per alimenti, l’Italia rivede le sanzioni

Con un nuovo decreto legislativo l'Italia completa l'adeguamento delle disposizioni nazionali sull'utilizzo di plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti. Il provvedimento interviene principalmente sul sistema sanzionatorio, sui controlli ufficiali e sulle relative tariffe, introducendo nuove disposizioni per gli operatori coinvolti nella filiera del riciclaggio della plastica destinata al contatto alimentare

Plastica riciclata per alimenti, l’Italia rivede le sanzioni

A quattro anni dall’adozione della normativa europea, l’Italia completa l’adeguamento delle disposizioni nazionali sull’utilizzo di plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti. Il provvedimento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2026 il D.Lgs. 9 ottobre 2026, n. 199) interviene principalmente sul sistema sanzionatorio, sui controlli ufficiali e sulle relative tariffe, introducendo nuove disposizioni per gli operatori coinvolti nella filiera del riciclaggio della plastica destinata al contatto alimentare.

Il decreto 199/2026 entrerà in vigore il 14 novembre 2026.

In particolare, la nuova norma modifica il D.Lgs. 29/2017, sostituendo l’articolo 9 e prevedendo specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento (UE) 2022/1616. Le sanzioni riguardano, tra l’altre cose, l’utilizzo di processi di riciclaggio non autorizzati, il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e l’inosservanza degli obblighi di documentazione, tracciabilità, etichettatura e qualità dei materiali.

Le disposizioni interessano, secondo le rispettive responsabilità, riciclatori, gestori dei rifiuti, trasformatori, rivenditori e operatori del settore alimentare.

Il decreto prevede inoltre l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di una banca dati nazionale dedicata agli stabilimenti che producono materiali e oggetti destinati al contatto alimentare e agli stabilimenti di riciclaggio. La banca dati raccoglierà comunicazioni, notifiche, esiti dei controlli ufficiali e informazioni sulla classificazione del rischio degli stabilimenti. Le modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto ministeriale, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

Infine, vengono modificate alcune disposizioni del D.Lgs. 32/2021 in materia di tariffe per i controlli ufficiali, aggiornando i criteri di applicazione e la destinazione delle relative risorse. Per gli stabilimenti che svolgono più attività comprese nella medesima sezione tariffaria è prevista l’applicazione di un’unica tariffa, riferita all’attività con il livello di rischio maggiore.

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