Rifiuti urbani, antitrust: “illegittimo impedire alle utenze non domestiche di servirsi di canali al di fuori del servizio pubblico”

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna a condannare l'interpretazione restrittiva delle regole che disciplinano l'uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e richiede un intervento risolutivo da parte del legislatore. Tuttavia, le misure in fase di valutazione da parte del governo nell'ambito della delega fiscale, potrebbero andare in direzione opposta a quella auspicata dalla stessa antitrust

antitrust sui rifiuti urbani

L’Autorità Antitrust torna a criticare enti locali e aziende di gestione per la loro interpretazione restrittiva della normativa che riguarda la possibilità, per le utenze non domestiche, di affidare la gestione dei propri rifiuti urbani a soggetti diversi dal servizio pubblico. In risposta a una segnalazione presentata da UNIRIMA, l’associazione nazionale dei produttori di macero, e da quattro aziende venete associate, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dichiarato che la lettura data dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dall’ente pubblico Veritas al regime tariffario introdotto dal decreto legislativo 116 del 2020, e successivamente emendato dalla legge sulla concorrenza del 2021, è stata giudicata come contraria alla concorrenza.

Secondo l’AGCM, l’indicazione dell’ente d’ambito, che è stata adottata anche dal gestore veneto, di esentare completamente dalla parte variabile della tariffa solo le utenze non domestiche che conferiscono tutti i loro rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e di concedere riduzioni proporzionali solo per le quantità avviate al recupero, “riduce in modo significativo la possibilità effettiva delle utenze non domestiche (UND) di conferire i loro rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico”. Questo, di fatto, favorisce il gestore con un’estensione ingiustificata del suo monopolio.

L’Autorità Antitrust, facendo riferimento anche all’ARERA e a una circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente, afferma che le aziende hanno il diritto di ottenere riduzioni proporzionali sulla tariffa per i propri rifiuti urbani conferiti “in tutto o in parte” al di fuori del servizio pubblico, a condizione che dimostrino di averli destinati al recupero e non solo al riciclo, come invece sostenuto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e da Veritas, basandosi su contratti di fornitura con una durata non inferiore a due anni.

Unirima ha accolto con grande soddisfazione il recente parere dell’Antitrust che ha evidenziato l’erroneità e l’anti-concorrenzialità delle procedure adottate dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dalla società in house Veritas nella gestione dei rifiuti urbani per utenze non domestiche. In una nota, Unirima ha sottolineato che le utenze non domestiche non dovrebbero essere costrette a conferire i propri rifiuti al servizio pubblico quando ci sono potenzialmente operatori privati più efficienti nel trattamento dei rifiuti.

L’AGCM, in risposta alla segnalazione di Unirima, ha nuovamente sollecitato un intervento decisivo da parte del legislatore riguardo alla TARI per le utenze non domestiche. Questa richiesta era stata avanzata anche a giugno, quando l’Antitrust aveva segnalato al governo la necessità di modificare il testo unico ambientale, in particolare l’articolo 238 e il comma 10, per rendere esplicita la possibilità per le utenze non domestiche di conferire “in tutto o in parte” i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e per chiarire che le riduzioni tariffarie dovrebbero essere commisurate sia alle quantità destinate al riciclo che al recupero.

Tuttavia, nella proposta di legge sulla concorrenza allo studio del Senato, il governo non ha dato seguito né alla prima né alla seconda segnalazione. Inoltre, le nuove misure in fase di elaborazione a Palazzo Chigi nell’ambito della delega fiscale rischiano di complicare ulteriormente la situazione.