Inceneritore di Roma, la Camera approva il dl Aiuti che ora passa al Senato

Il provvedimento contiene, oltre alle misure contro la crisi energetica per imprese e famiglie, anche la controversa norma sull'inceneritore di Roma, con cui si nomina ufficialmente il sindaco, Roberto Gualtieri, commissario per i rifiuti della Capitale. Il decreto permetterebbe così al primo cittadino di realizzare l'impianto promesso, usando dei poteri speciali e bypassando il piano rifiuti regionale, che invece non prevede inceneritori

Lunedì 11 luglio è arrivato il via libera dell’Aula della Camera al cosiddetto dl Aiuti, il decreto del governo contenente misure per sostenere famiglie e imprese sul caro energia, sostegni agli enti locali, misure contro il caro materiali. Il testo, approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari, passa ora al Senato, dove dovrà essere approvato, pena la decadenza, entro questa settimana.

Il provvedimento contiene anche la controversa norma sull’inceneritore di Roma (articolo 13 integrale al fondo), con cui si nomina ufficialmente il sindaco, Roberto Gualtieri, commissario straordinario per i rifiuti della Capitale. Questo permetterebbe così al primo cittadino di realizzare l’impianto promesso in temi più rapidi, usando dei poteri speciali e bypassando il piano rifiuti regionale, che invece non prevede inceneritori.

Il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, il cui partito aveva proposto un emendamento (bocciato) per eliminare la norma “pro-Gualtieri” dal decreto, a margine del voto alla Camera ha commentato: “Nel dl aiuti ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese. Proprio per questo, perché si tratta di un provvedimento con finalità chiare, non c’è una spiegazione razionale nel voler inserire una norma che apre al termovalorizzatore a Roma. Avremmo voluto discuterne in Commissione e poi in Aula, ma in Commissione tutto si è risolto in tre ore: c’è qualcosa che non funziona, siamo di fronte a un testo blindato che lo sarà anche in Senato, ma il Parlamento su questo testo non ha toccato palla”. Detto questo, sembra difficile che il suo partito non garantirà la fiducia all’esecutivo nella votazione definitiva.

Acquistano quindi ancora maggior valore le ultime parole del sindaco Gualtieri, che domenica 10 luglio, commentando ancora l’incendio di Centocelle, ha detto: “Noi come amministrazione andremo avanti sulla nostra decisione di dotare finalmente Roma degli impianti, di cui una grande capitale europea ha bisogno. Roma ha una situazione fragilissima sul fronte dei rifiuti, è vergognoso e inaccettabile e noi non ci faremo intimidire e andremo avanti.

Articolo 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

   a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

   c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

   d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   e) autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  2. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
  5. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. All’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L’ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi
.».