Via libera agli incentivi per gli enti locali che aderiscono a riorganizzazioni e aggregazioni dei servizi pubblici, una misura che rientra negli adempimenti del Pnrr e ha l’obiettivo di creare unioni di comuni per ridurre il numero di amministrazioni aggiudicatrici e realizzare ambiti territoriali ottimali. Il provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto 28 aprile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – riguarda tra le altre cose la gestione rifiuti e il trasporto pubblico locale. Le misure di incentivazione previste sono diverse, come maggiori fondi previsti ad hoc per chi partecipa alle aggregazioni o il riconoscimento di una riserva del 10% sui contributi agli enti locali relativi al Pnrr, per attività di assistenza tecnica o riguardanti la politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027.
Riportiamo integralmente l’articolo 1 del Decreto:
Misure incentivanti
1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno aderito, ai
sensi della normativa di settore vigente, alla riorganizzazione dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,
rispettando i livelli minimi previsti per legge, anche attraverso
aggregazioni volte a garantire il potenziamento, l'operativita' e/o
l'efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini di
mobilita', fermi restando le discipline di settore nonche' gli
incentivi di cui al comma 2 dello stesso art. 5, eventualmente
previsti dalle regioni interessate, assicurando in ogni caso
l'assenza di duplicazioni, sono previste le seguenti misure
incentivanti:
a) nel caso di finanziamenti a carico del bilancio statale
relativi al servizio oggetto di aggregazione, fermo restando
l'ammontare complessivo degli stessi, introduzione della previsione
che la ripartizione delle risorse preveda, tra i criteri, un
incremento percentuale a favore degli enti che partecipano alle
aggregazioni;
b) riconoscimento di una riserva sino al 10 per cento, nel
rispetto del vincolo di coesione territoriale, nelle procedure di
assegnazione delle risorse finanziarie stanziate a carico del
bilancio dello Stato per gli interventi a titolarita' degli enti
locali relativi al PNRR per attivita' di assistenza tecnica
finalizzate all'efficace attuazione dei medesimi interventi o anche
inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027;
c) previsione di linee progettuali dedicate nell'ambito di
iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa rivolte
agli enti locali e finanziate con risorse a valere sui Programmi
comunitari 2021-2027 o sui relativi Programmi complementari, nel
rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure previste dai
regolamenti europei e dall'Accordo di partenariato con l'Unione
europea;
d) riconoscimento di una priorita' nell'accesso alle iniziative
di supporto tecnico specialistico per il rafforzamento della
capacita' amministrativa degli enti locali poste in essere da
societa' a partecipazione pubblica sulla base di accordi e
convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato,
senza oneri a carico degli enti locali;
e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non superiore
a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non oltre le
economie di spesa conseguenti all'adesione alla riorganizzazione dei
servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall'organo di
revisione economico-finanziario, fermo restando il rispetto degli
equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto dall'art.
23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con riferimento
alle unita' di personale a tempo determinato assunte in applicazione
della presente lettera, e' adeguato per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la
contrattazione integrativa;
f) previsione, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai livelli adeguati
di servizio di trasporto pubblico locale e regionale a livello di
ambito o lotto di riferimento;
g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10
per cento rispetto ai criteri definiti nell'ambito del riparto di cui
al comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo
restando il concorso complessivo di 150 milioni annui;
h) considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della
spesa, dell'efficientamento conseguente alla riorganizzazione dei
servizi pubblici locali a rete;
i) possibilita' di ripianare le perdite delle preesistenti
societa' in presenza di un piano industriale del soggetto risultante
dall'aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il recupero
dell'equilibrio economico e finanziario.
2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si applicano a tutti
gli enti locali aderenti a forme aggregate in ambiti o bacini
ottimali anche se gia' costituiti, in relazione al potenziamento
delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per
legge.











