Servizio rifiuti e trasporto pubblico, incentivi ai Comuni che si riorganizzano e si aggregano

Via libera agli incentivi per i Comuni che aderiscono a riorganizzazioni e aggregazioni dei servizi pubblici, una misura che rientra negli adempimenti del Pnrr. La misura, che riguarda tra le altre cose la gestione rifiuti e il trasporto pubblico locale, è contenuta nel Decreto 28 aprile del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”

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Via libera agli incentivi per gli enti locali che aderiscono a riorganizzazioni e aggregazioni dei servizi pubblici, una misura che rientra negli adempimenti del Pnrr e ha l’obiettivo di creare unioni di comuni per ridurre il numero di amministrazioni aggiudicatrici e realizzare ambiti territoriali ottimali. Il provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto 28 aprile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – riguarda tra le altre cose la gestione rifiuti e il trasporto pubblico locale. Le misure di incentivazione previste sono diverse, come maggiori fondi previsti ad hoc per chi partecipa alle aggregazioni o il riconoscimento di una riserva del 10% sui contributi agli enti locali relativi al Pnrr, per attività di assistenza tecnica o riguardanti la politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027.

Riportiamo integralmente l’articolo 1 del Decreto:

   Misure incentivanti 
 
  1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno  aderito,  ai
sensi della normativa di settore vigente, alla  riorganizzazione  dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,  n.  201,
rispettando i livelli minimi previsti  per  legge,  anche  attraverso
aggregazioni volte a garantire il potenziamento,  l'operativita'  e/o
l'efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini  di
mobilita', fermi  restando  le  discipline  di  settore  nonche'  gli
incentivi di cui al  comma  2  dello  stesso  art.  5,  eventualmente
previsti  dalle  regioni  interessate,  assicurando  in   ogni   caso
l'assenza  di  duplicazioni,  sono  previste   le   seguenti   misure
incentivanti: 
    a) nel caso  di  finanziamenti  a  carico  del  bilancio  statale
relativi  al  servizio  oggetto  di  aggregazione,   fermo   restando
l'ammontare complessivo degli stessi, introduzione  della  previsione
che  la  ripartizione  delle  risorse  preveda,  tra  i  criteri,  un
incremento percentuale a  favore  degli  enti  che  partecipano  alle
aggregazioni; 
    b) riconoscimento di una  riserva  sino  al  10  per  cento,  nel
rispetto del vincolo di coesione  territoriale,  nelle  procedure  di
assegnazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate  a  carico   del
bilancio dello Stato per gli  interventi  a  titolarita'  degli  enti
locali  relativi  al  PNRR  per  attivita'  di   assistenza   tecnica
finalizzate all'efficace attuazione dei medesimi interventi  o  anche
inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027; 
    c)  previsione  di  linee  progettuali  dedicate  nell'ambito  di
iniziative di rafforzamento della  capacita'  amministrativa  rivolte
agli enti locali e finanziate con  risorse  a  valere  sui  Programmi
comunitari 2021-2027 o  sui  relativi  Programmi  complementari,  nel
rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure previste dai
regolamenti europei  e  dall'Accordo  di  partenariato  con  l'Unione
europea; 
    d) riconoscimento di una priorita' nell'accesso  alle  iniziative
di  supporto  tecnico  specialistico  per  il   rafforzamento   della
capacita'  amministrativa  degli  enti  locali  poste  in  essere  da
societa'  a  partecipazione  pubblica  sulla  base   di   accordi   e
convenzioni stipulate con le amministrazioni  centrali  dello  Stato,
senza oneri a carico degli enti locali; 
    e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non  superiore
a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  non  oltre  le
economie di spesa conseguenti all'adesione alla riorganizzazione  dei
servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall'organo  di
revisione economico-finanziario, fermo  restando  il  rispetto  degli
equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto  dall'art.
23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con  riferimento
alle unita' di personale a tempo determinato assunte in  applicazione
della presente lettera, e' adeguato per  garantire  l'invarianza  del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,  del  Fondo  per  la
contrattazione integrativa; 
    f) previsione, sentita l'Autorita' di regolazione dei  trasporti,
di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai  livelli  adeguati
di servizio di trasporto pubblico locale e  regionale  a  livello  di
ambito o lotto di riferimento; 
    g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10
per cento rispetto ai criteri definiti nell'ambito del riparto di cui
al comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  fermo
restando il concorso complessivo di 150 milioni annui; 
    h) considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della
spesa, dell'efficientamento  conseguente  alla  riorganizzazione  dei
servizi pubblici locali a rete; 
    i)  possibilita'  di  ripianare  le  perdite  delle  preesistenti
societa' in presenza di un piano industriale del soggetto  risultante
dall'aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il  recupero
dell'equilibrio economico e finanziario. 
  2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si  applicano  a  tutti
gli enti locali  aderenti  a  forme  aggregate  in  ambiti  o  bacini
ottimali anche se gia'  costituiti,  in  relazione  al  potenziamento
delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per
legge.