Contratto di mutuo: come surrogare il mutuante e come estinguerlo

Contratto di mutuo

Il mutuo rappresenta un ottimo strumento giuridico mediante il quale ottenere la somma di denaro necessaria e sufficiente per acquistare un bene. In poche parole, chi ha intenzione di acquistare un bene, ad esempio la casa, ma non ha liquidità può far ricorso al credito, stipulando un contratto di mutuo con una banca e ottenere, rilasciando le dovute garanzie, la somma necessaria per concludere l’acquisto. Quando si parla di mutuo però è necessario precisare che la stipula è solo una delle possibili operazioni, durante l’esecuzione del contratto, infatti, è possibile effettuare una serie di operazioni che incidono notevolmente sull’esistenza del mutuo.

Rinegoziazione del mutuo

La rinegoziazione del mutuo è un’operazione che viene effettuata per richiedere alla banca una revisione delle condizioni del mutuo in corso, ad esempio se il tasso di interesse è eccessivamente alto. Oppure, si può rinegoziare la durata o le spese amministrative correlate. Si tratta di una scrittura privata che non prevede l’intervento del notaio, e non vi sono spese correlate. Con la rinegoziazione, inoltre, il nuovo mutuo può essere anche maggiore rispetto a quello in essere. È possibile chiedere la rinegoziazione del mutuo senza particolari requisiti, ma si ha più possibilità di ottenere tale possibilità se le rate sono sempre state pagate con regolarità e se si hanno altri prodotti con la stessa banca, ad esempio un conto corrente o carte di credito.

Surroga del mutuo

La surroga o portabilità del mutuo consente di trasferire un mutuo da un istituto di credito a un altro. In questa occasione, si possono anche ridefinire le condizioni del contratto, proprio come avviene con la rinegoziazione presso la stessa banca. Per effettuare il trasferimento del mutuo, non serve il consenso della banca originaria, pertanto occorre rivolgersi direttamente a un altro istituto di credito, che dovrà decidere se accettare o meno la richiesta. Occorrono, però, due condizioni: l’importo del debito residuo e del nuovo mutuo devono coincidere, e gli intestatari devono rimanere gli stessi. Inoltre, è necessario fornire la copia del contratto del mutuo originario, l’atto di compravendita dell’immobile oggetto del mutuo, la copia della trascrizione ipotecaria nonché le ricevute di pagamento delle ultime rate del mutuo precedente.

Mutuo consolido

Quando si parla di mutuo consolido, si fa riferimento all’operazione definita “consolidamento debiti”. Si tratta, pertanto, di un nuovo finanziamento che accorpa tutti i debiti in un’unica rata mensile, con il vantaggio di poter ottenere un solo debito a condizioni più convenienti, da versare a un unico istituto di credito. Questa scelta è da valutare specialmente se si hanno diversi impegni finanziari con diversi istituti di credito, così da ottenere più liquidità da utilizzare nelle spese familiari e una durata più lunga del piano di rimborso.

Estinzione del mutuo

Nel caso la liquidità disponibile dovesse aumentare, è possibile richiedere l’estinzione anticipata del mutuo (art 120  ter del Testo unico bancario), che permette di restituire la somma residua all’istituto di credito, estinguendo per intero il mutuo oppure solo parzialmente. Anticipare una sola parte della somma, può comportare rate più basse fino all’estinzione totale del debito, oppure una riduzione del tempo previsto dal piano di rimborso, mantenendo costanti le rate. Per entrambe le operazioni non vi è da pagare alcuna penale, come stabilito dal Decreto Bersani per tutti i mutui sottoscritti a partire da febbraio 2007. Per richiedere la restituzione anticipata, è possibile rivolgersi al proprio istituto di credito e compilare l’apposito modulo, da inoltrare con una raccomandata A/R.