Direttiva SUP sul monouso in plastica: ecco cosa è previsto per gli imballaggi

Tra le misure più rilevanti, riferibili ognuna a determinati imballaggi in plastica, vi sono certamente la riduzione al consumo, la restrizione all’immissione sul mercato, la previsione di specifici requisiti strutturali e di etichettatura. Di seguito un focus dal sito Conai

Con il Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021, pubblicato in GU del 30 novembre 2021, è stata recepita la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva SUP).

Il perimetro di applicazione del decreto è definito dallo stesso provvedimento attraverso l’inquadramento e la definizione dei prodotti in plastica monouso. In particolare, si segnala che non sono considerati prodotti in plastica i rivestimenti sempre in materiale plastico avente un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e che non costituisce una componente strutturale principale del prodotto finito.

Sul tema è di rilievo evidenziare che non sono considerati prodotti in plastica monouso anche “contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”.

Il provvedimento entrerà in vigore in data 14 gennaio 2022, stante i differenti termini previsti all’interno.

Il decreto prevede specifiche misure per determinati prodotti in plastica monouso, tra cui anche alcuni imballaggi.

Tra le misure più rilevanti, riferibili ognuna a determinati imballaggi in plastica, vi sono certamente la riduzione al consumo, la restrizione all’immissione sul mercato, la previsione di specifici requisiti strutturali e di etichettatura.

Gli imballaggi interessati dalle disposizioni del Decreto sono i seguenti:

  • Riduzione del consumo: tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; determinati contenitori per alimenti.
  • Restrizioni all’immissione sul mercato: piatti, determinati contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Possono essere commercializzati, stante determinate condizioni, alternativamente agli imballaggi in plastica monouso, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati e conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.

Per gli imballaggi sui quali ricade tale restrizione è consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

  • Requisiti dei prodotti: Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri e bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi.

Dal 3 luglio 2024, i contenitori con tappi e coperchi in plastica possono essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non rientrano nell’obbligo. Per tali imballaggi è consentito l’esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.

Le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata; dal 2030 almeno il 30% di plastica riciclata.

  • Requisiti di marcatura: tazze o bicchieri per bevande.

Per la corretta applicazione dell’obbligo è richiamato il Regolamento attuativo 2020/2151/UE sulle specifiche tecniche di marcatura.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=IT)

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di commercializzare tali imballaggi anche in assenza dei requisiti di marcatura richiesti, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

  • Responsabilità estesa dei produttori: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, tazze o bicchieri per bevande, sacchetti di plastica in materiale leggero.
  • Raccolta differenziata e requisiti del prodotto: Per le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, è previsto un obiettivo di raccolta differenziata entro il 2025 pari al 77%, e al 2029 pari al 90% dell’immesso sul mercato nell’anno di riferimento.
  • Misure di sensibilizzazione: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.

Il decreto interviene poi prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni.

Per una più esaustiva e completa informazione sul suddetto decreto di recepimento si rimanda al testo di legge.