“Fit for 55%”: il Consiglio Ue adotta cinque atti legislativi chiave per gli obiettivi climatici al 2030

I cinque provvedimenti riguardano: la revisione della direttiva ETS, la modifica del regolamento MRV sui trasporti marittimi, la revisione della direttiva ETS relativa al trasporto aereo, il regolamento che istituisce un Fondo sociale per il clima, il regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il voto in sede di Consiglio costituisce l'ultima tappa del processo decisionale. Gli atti adesso saranno firmati dal Consiglio e dal Parlamento europeo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE prima di entrare in vigore

Il 26 aprile il Consiglio europeo ha adottato cinque atti legislativi fondamentali del pacchetto “Fit for 55%”, il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni nette di gas serra dell’Ue di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

I cinque provvedimenti riguardano:

  • la revisione della direttiva ETS
  • la modifica del regolamento MRV sui trasporti marittimi
  • la revisione della direttiva ETS relativa al trasporto aereo
  • il regolamento che istituisce un Fondo sociale per il clima
  • il regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Il voto in sede di Consiglio costituisce l’ultima tappa del processo decisionale. Gli atti adesso saranno firmati dal Consiglio e dal Parlamento europeo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE prima di entrare in vigore.

L'infografica illustra la riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, i settori interessati, i cambiamenti che comporterà e il suo contributo alla neutralità climatica.

Sistema di scambio di quote di emissione dell’UE

Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) è un mercato del carbonio basato su un sistema di limitazione e scambio di quote di emissione per le industrie ad alta intensità energetica, per il settore della produzione di energia e per quello del trasposto aereo.

Le nuove norme prevedono di portare al 62% l’ambizione generale di riduzione delle emissioni entro il 2030 nei settori coperti dall’EU ETS, rispetto ai livelli del 2005.

Emissioni prodotte dal trasporto marittimo

Per la prima volta le emissioni prodotte dal trasporto marittimo saranno incluse nell’ambito di applicazione dell’EU ETS. L’obbligo per le società di navigazione di restituire quote di emissione sarà introdotto gradualmente e sarà pari al 40% per le emissioni verificate dal 2024, al 70% dal 2025 e al 100% dal 2026.

La maggior parte delle navi di grandi dimensioni sarà inclusa nell’ambito di applicazione dell’EU ETS fin dall’inizio, mentre altre grandi navi, in particolare le navi d’altura, saranno incluse in un primo momento nel “regolamento MRV” concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO₂ generate dal trasporto marittimo, e solo successivamente nell’EU ETS.

Le emissioni diverse da quelle di CO₂ (metano e N₂O) saranno incluse nel regolamento MRV a partire dal 2024 e nell’EU ETS a partire dal 2026.

Edifici, trasporto stradale e altri settori

È stato istituito un nuovo sistema di scambio di quote di emissione distinto per i settori degli edifici e del trasporto stradale e per altri settori (principalmente la piccola industria), al fine di garantire riduzioni delle emissioni efficienti in termini di costi in questi settori che finora sono stati difficili da decarbonizzare. Il nuovo sistema sarà applicato ai distributori che forniscono combustibili nei settori degli edifici e del trasporto stradale e in altri settori a partire dal 2027. È stata predisposta una salvaguardia per cui, in caso di prezzi eccezionalmente elevati del petrolio e del gas nel periodo che precede l’avvio del nuovo sistema, la sua introduzione sarà rinviata al 2028.

Emissioni prodotte dal trasporto aereo

Le quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo saranno eliminate gradualmente e, a partire dal 2026, sarà attuata la messa all’asta integrale. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservate 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall’uso dei combustibili fossili.

Il sistema EU ETS si applicherà ai voli intraeuropei (compresi i voli in partenza verso Regno Unito e Svizzera), mentre il sistema CORSIA si applicherà ai voli extraeuropei da e verso i paesi terzi che vi partecipano dal 2022 al 2027 (principio “clean cut”).

Sarà inoltre migliorata la trasparenza in materia di emissioni e compensazione degli operatori aerei e sarà istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂. Entro il 1º gennaio 2028, sulla scorta dei risultati di questo quadro, la Commissione proporrà, se del caso, misure di mitigazione per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) riguarda le importazioni di prodotti nelle industrie ad alta intensità di carbonio. Il suo obiettivo è quello di evitare, nel pieno rispetto delle norme commerciali internazionali, che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi in cui le politiche adottate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose di quelle dell’UE, o da un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio.

Fino alla fine del 2025 il CBAM si applicherà solo sotto forma di obbligo di comunicazione. Il CBAM sarà introdotto progressivamente, in parallelo con l’eliminazione graduale delle quote gratuite, una volta che questa inizierà nell’ambito dell’EU ETS riveduto per i settori interessati. Nei settori coperti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere — cemento, alluminio, concimi, produzione di energia elettrica, idrogeno, ferro e acciaio, nonché alcuni precursori e un numero limitato di prodotti a valle — le quote a titolo gratuito saranno eliminate gradualmente, nell’arco di nove anni tra il 2026 e il 2034.

Il CBAM promuove l’importazione nell’UE di merci da parte di imprese di paesi terzi che rispettano le norme elevate in materia di clima applicabili nei 27 Stati membri dell’UE. Ciò garantirà un trattamento equilibrato di tali importazioni e mira a incoraggiare i partner dell’UE nel mondo ad aderire agli sforzi dell’UE in materia di clima.

Fondo sociale per il clima

Il Fondo sociale per il clima sarà a disposizione degli Stati membri per finanziare misure e investimenti a sostegno delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili, per far fronte alle ripercussioni sui prezzi dovute al sistema di scambio di quote di emissione per i settori degli edifici e del trasporto stradale e per altri settori.

Il fondo sarà finanziato principalmente dalle entrate generate dal nuovo sistema di scambio di quote di emissione fino a un importo massimo di 65 miliardi di EUR, da integrare con contributi nazionali. È istituito temporaneamente per il periodo 2026-2032.