Recepimento direttiva veicoli puliti: dal 2022 l’invio dei dati al MiTE

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187, relativo all’attuazione della direttiva (Ue) 2019/1161 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, obbliga le amministrazioni che rinnovano il parco veicolare a rispettare gli obiettivi minimi e relativi alle percentuali dei veicoli puliti (leggeri e pesanti) rispetto al totale dei veicoli oggetto dell’appalto

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187 (pubblicato in Gazzetta ufficiale), relativo all’attuazione della direttiva (Ue) 2019/1161 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, obbliga le amministrazioni che rinnovano il parco veicolare a rispettare gli obiettivi minimi, riportati in tabella 3 del decreto, e relativi alle percentuali dei veicoli puliti (leggeri e pesanti) rispetto al totale dei veicoli oggetto dell’appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione generale per l’Economia circolare del MiTe i dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto aggiudicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Nei dati trasmessi dovrà essere indicato anche il numero di quei veicoli che, rispetto al totale, sono qualificabili come veicoli leggeri puliti e come veicoli pesanti puliti, nonché il numero dei veicoli, sempre rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero.

Il provvedimento si applica ai seguenti contratti:

•        contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l’obbligo di applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

•        contratti di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (Ce) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada che superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento;

•        contratti di servizio come definiti nella tabella 1 dell’allegato al decreto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l’obbligo di applicare il decreto legislativo n.50 del 2016.