Regolamento imballaggi, Unionplast avverte: non trasferire oneri a fornitori

L'Associazione delle industrie trasformatrici di materie plastiche sottolinea che "il PPWR distingue chiaramente il fabbricante dal fornitore. Il fornitore di imballaggi, materiali o componenti deve garantire la correttezza delle informazioni relative al prodotto fornito e mettere a disposizione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità. Non può però sostituirsi al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dell’imballaggio"

Con l’avvicinarsi del 12 agosto, data di applicazione del Regolamento Imbalalggi europeo (PPWR), Unionplast registra un forte aumento delle richieste rivolte dalle imprese committenti ai propri fornitori di imballaggi. L’Associazione italiana delle industrie trasformatrici di materie plastiche sottolinea che “dichiarazioni generali di conformità, garanzie riferite all’intero prodotto imballato e clausole di manleva particolarmente estese rischiano di trasferire sui fornitori obblighi e conseguenze economiche che il Regolamento attribuisce ad altri operatori della filiera”. 

“Il PPWR distingue chiaramente il fabbricante dal fornitore – spiega Unionplast – Il fornitore di imballaggi, materiali o componenti deve garantire la correttezza delle informazioni relative al prodotto fornito e mettere a disposizione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità. Non può però sostituirsi al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dell’imballaggio o del prodotto imballato”.

“La collaborazione tra clienti e fornitori è indispensabile, ma non può trasformarsi in uno scarico generalizzato delle responsabilità sull’impresa contrattualmente più debole”, sottolinea il Direttore di Unionplast, Libero Cantarella.

“Secondo l’orientamento espresso dalla Commissione europea, quando un imballaggio o un prodotto imballato è commercializzato con il nome o il marchio di un’impresa, il titolare del marchio deve essere considerato fabbricante ai fini del PPWR.

Ciò deriva dal potere di determinare le caratteristiche dell’imballaggio, comprese quelle che incidono sulla valutazione di conformità. Il principio vale anche quando l’impresa sceglie una soluzione standard tra quelle proposte dal fornitore, senza richiedere modifiche specifiche. Il potere di scelta non può quindi essere separato dalle conseguenti responsabilità.

Le parti possono disciplinare le conseguenze derivanti da forniture non conformi, informazioni inesatte o documentazione incompleta. Una clausola privata non può però modificare i ruoli stabiliti dal Regolamento né liberare un operatore dagli obblighi che il PPWR gli attribuisce direttamente.

Garanzie e manleve devono pertanto essere limitate alle conseguenze effettivamente imputabili al fornitore. Non è equilibrato porre a suo carico, in termini generali, sanzioni, richiami, ritiri dal mercato, distruzione delle merci, costi di analisi o pretese di terzi quando tali conseguenze dipendano anche dalle scelte o dalle attività del cliente.

Unionplast ricorda inoltre che il 12 agosto non renderà immediatamente applicabili tutte le disposizioni del Regolamento.

Numerosi requisiti entreranno in applicazione successivamente o dipenderanno dall’adozione di atti applicativi, criteri tecnici e metodologie non ancora disponibili. Richiedere oggi attestazioni definitive su obblighi futuri o non ancora compiutamente definiti non aumenta la tutela ambientale né la certezza giuridica. Produce, al contrario, duplicazioni documentali, costi aggiuntivi e dichiarazioni che le imprese non sono ancora tecnicamente in grado di formulare”.

“Per applicare correttamente il PPWR servono collaborazione, chiarezza e richieste proporzionate. Ogni impresa deve fornire le informazioni di propria competenza e assumersi le responsabilità connesse alle proprie scelte, senza cercare di trasferirle integralmente sugli altri soggetti della filiera”, conclude il Direttore Unionplast.

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