Risparmio energetico, l’Ue aggiorna le norme per gli elettrodomestici in stand-by

La Commissione prevede che entro il 2030 si otterrà un risparmio energetico annuo di 4 TWh, pari a quasi il doppio del consumo annuo di Malta, e una riduzione annua di CO2 equivalente pari a 1,36 milioni di tonnellate, imponendo una riduzione del consumo di elettricità dei prodotti in modalità basso consumo. Ciò porterà anche ad una diminuzione delle bollette per i consumatori, con un risparmio totale stimato in 530 milioni di euro all'anno entro il 2030

Risparmio energetico, l'Ue aggiorna le norme per gli elettrodomestici in stand-by

Il 17 aprile l’Esecutivo UE ha adottato le nuove norme europee di ecodesign al fine di ridurre i consumi dello stand-by. Tali norme hanno modificato un vecchio Regolamento del 2008, che è stato aggiornato più volte negli ultimi anni. Gli ultimi interventi considerano i recenti sviluppi tecnologici e di mercato in materia di efficienza energetica, ampliando il campo di applicazione delle regole per includere, ad esempio, prodotti come router Wi-Fi o altoparlanti wireless con alimentazione esterna a bassa tensione.

Secondo la Commissione europea si tratta di un’azione necessaria che potrebbe portare ad un risparmio energetico annuo di 4 TWh entro il 2030. Questa cifra è quasi il doppio del consumo annuo di energia di Malta e si traduce in una diminuzione annua delle emissioni di CO2 di 1,36 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. I consumatori ne beneficeranno anche grazie alla riduzione delle bollette, con un risparmio totale per i consumatori stimato in 530 milioni di euro all’anno entro il 2030.

Grazie alla revisione delle norme, le informazioni relative al consumo energetico in modalità di stand-by, spento e stand-by in rete, nonché al tempo necessario per il passaggio automatico del prodotto a una di queste modalità, saranno più facilmente accessibili ai consumatori. I produttori disporranno di un periodo di transizione di due anni prima di dover applicare tali nuove regole.

Di seguito i requisiti aggiornati richiesti dalla Commissione Europea:

  • l consumo energetico delle apparecchiature in modalità spenta non deve superare 0,50W. Due anni dopo l’applicazione del presente regolamento, il consumo energetico delle apparecchiature in modalità spenta non deve superare 0,30W.
  • Il consumo energetico delle apparecchiature in qualsiasi condizione che forniscano solo una funzione di riattivazione o che forniscano solo una funzione di riattivazione e un’indicazione della funzione di riattivazione abilitata non deve superare 0,50W.
  • Il consumo energetico dell’apparecchiatura in qualsiasi condizione che fornisca solo informazioni o visualizzazione dello stato, o che fornisca solo una combinazione di funzione di riattivazione e visualizzazione di informazioni o stato, o che fornisca solo una funzione di riattivazione e un’indicazione della funzione di riattivazione abilitata e visualizzazione di informazioni o stato non deve superare 0,80W, ad eccezione delle asciugabiancheria per uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione per le quali questo valore è pari a 1,00W.Consumo energetico in stand-by in rete:
  1. Il consumo energetico delle apparecchiature HiNA (apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete) o delle apparecchiature con funzionalità HiNA in stand-by in rete non deve superare 8,00W. Due anni dopo l’applicazione del presente regolamento, il consumo energetico delle apparecchiature HiNA o delle apparecchiature con funzionalità HiNA in stand-by in rete non deve superare 7,00 W.
  2. Il consumo energetico delle apparecchiature in rete, diverse dalle apparecchiature HiNA o dalle apparecchiature con funzionalità HiNA, in stand-by in rete non deve superare i 2,00W.
  3. I limiti di consumo energetico non si applicano ad attrezzature per la stampa di grande formato e thin client desktop, postazioni di lavoro, postazioni di lavoro mobili e server su piccola scala come definiti nel regolamento (UE) n. 617/2013.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento, il quale entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione. I produttori avranno a disposizione un periodo di transizione di 2 anni per conformarsi alle nuove norme. Tuttavia, alcuni limiti saranno implementati in due fasi distinte e le disposizioni finali saranno effettive solo dopo 4 anni