Dal 27 settembre 2026 entreranno in applicazione in Italia le disposizioni del Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva Ue 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition. Le nuove norme riguardano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori e introducono criteri più stringenti per le informazioni relative alle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi.
Le disposizioni interessano, tra gli altri, packaging, etichette, siti web, cataloghi e pubblicità, con l’obiettivo di rendere le informazioni ambientali più chiare e verificabili e di ridurre il rischio di comunicazioni fuorvianti.
Cosa cambia per i claim ambientali
La direttiva amplia il concetto di green claim, includendo messaggi, simboli, immagini, marchi e dichiarazioni che attribuiscono a un prodotto, a un imballaggio, a un marchio o a un’impresa un impatto ambientale positivo o inferiore rispetto ad alternative equivalenti.
Le dichiarazioni dovranno essere formulate in modo chiaro, specifico e non ambiguo e dovranno essere supportate da elementi adeguati e verificabili. La valutazione non riguarda quindi soltanto la possibilità di dimostrare quanto dichiarato, ma anche il modo in cui il messaggio viene presentato al consumatore.
Limitati i claim ambientali generici
Tra gli aspetti rilevanti della nuova disciplina rientra l’utilizzo di claim ambientali generici, come “green”, “ecologico”, “sostenibile” o “amico dell’ambiente”.
Queste espressioni non potranno essere utilizzate come semplici formule promozionali prive di elementi che ne chiariscano il significato e ne supportino la validità. Le imprese dovranno quindi privilegiare informazioni specifiche e misurabili, riferite a caratteristiche concrete del prodotto o dell’imballaggio.
Tra gli esempi rientrano l’indicazione della quantità di materiale riciclato presente, una riduzione quantificata di determinati impatti ambientali o informazioni sulla riciclabilità dell’imballaggio in relazione ai sistemi di raccolta disponibili.
Nuove regole per marchi e simboli di sostenibilità
La normativa interviene anche sui marchi di sostenibilità e sui simboli ambientali utilizzati nella comunicazione commerciale.
In particolare, viene vietato l’utilizzo di marchi di sostenibilità che non siano basati su sistemi di certificazione riconosciuti o istituiti da autorità pubbliche. L’obiettivo è limitare la presenza di etichette e simboli che possano rendere meno confrontabili le informazioni fornite ai consumatori.
Le aziende dovranno quindi verificare la conformità dei marchi, dei loghi e delle etichette ambientali presenti sui propri prodotti e materiali di comunicazione.
Le dichiarazioni sulla neutralità climatica
La direttiva introduce inoltre disposizioni sulle dichiarazioni relative alle emissioni di gas serra.
Viene limitato l’utilizzo di formule come “carbon neutral”, “climate neutral” o “a impatto climatico zero” quando il risultato dichiarato viene ottenuto esclusivamente attraverso meccanismi di compensazione delle emissioni.
I benefici ambientali devono essere riferiti al prodotto
Un altro elemento riguarda il modo in cui vengono presentati i benefici ambientali.
Non sarà possibile attribuire a un intero prodotto o imballaggio un beneficio che riguarda soltanto una sua componente o una specifica fase del ciclo di vita. Allo stesso modo, non potranno essere presentate come caratteristiche ambientali distintive prestazioni che derivano semplicemente dal rispetto di obblighi già previsti dalla normativa.
Le verifiche per le imprese
L’entrata in applicazione delle nuove disposizioni comporta per le aziende la necessità di riesaminare le proprie comunicazioni ambientali.
Packaging, etichette, campagne pubblicitarie, siti internet, cataloghi e contenuti digitali dovranno essere verificati alla luce dei nuovi requisiti. Diventa quindi rilevante anche il coordinamento tra le funzioni aziendali che si occupano di marketing, sostenibilità, affari regolatori e compliance, soprattutto nella fase di validazione dei claim.
Impatto sul settore degli imballaggi
Per il settore del packaging, le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro europeo che punta a rendere più trasparenti le informazioni sulle caratteristiche ambientali degli imballaggi.
La possibilità di comunicare in modo documentato e confrontabile aspetti come l’utilizzo di materiali riciclati, la riciclabilità o altri elementi legati all’impatto ambientale assume quindi un ruolo rilevante nel rapporto tra imprese e consumatori.
Per approfondire le nuove disposizioni e le indicazioni relative all’etichettatura degli imballaggi sono disponibili le risorse di Conai e del portale Etichetta Conai, oltre ai canali dedicati alla raccolta dei quesiti.



