AIREC: riserve sulla bozza di Decreto Ministeriale “End of Waste” per le plastiche miste

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle Imprese produttrici di Combustibili Solidi Secondari dal recupero dei rifiuti: "Rischia di provocare confusione tra riciclo e recupero energetico e prefigura 'scorciatoie' a danno della sicurezza ambientale e della tracciabilità dei flussi". On line il comunicato stampa AIREC

A.I.R.E.C., Associazione che raggruppa le Imprese del comparto della preparazione e gestione di Combustibili Solidi Secondari da rifiuti urbani e speciali, aderente a CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE, condivide l’esigenza di dotare il Paese di strumenti certi ed inequivoci, conformi al più recente quadro normativo comunitario e nazionale, che permettano a tutte le Imprese e a tutti i “portatori di interesse” delle filiere della produzione e della gestione di rifiuti non pericolosi di operare in un quadro di sicurezza, trasparenza e parità di condizioni, nel pieno rispetto della gerarchia europea della gestione dei rifiuti.
L’emanazione dei c.d. “Decreti End of Waste” previsti dall’art. 184-ter del d.lgs 152/06 è quindi considerata positivamente a livello di principio, per superare l’insostenibile situazione di incertezza che penalizzava gravemente le Imprese disposte ad investire in iniziative industriali anche innovative nel settore del recupero e del riciclo.
Il settore in cui operano le Imprese associate ad A.I.R.E.C., per altro, è stato il primo che, sin dal 2013, ha potuto operare in base ad un decreto ministeriale End of Waste, il D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”), che ha fissato una disciplina giustamente severa e dettagliata per svolgere le sue attività, fornendo le massime garanzie di tracciabilità, controllabilità e conformità ambientale. Si ritiene oltremodo pertinente far riferimento, inoltre, alla recente sentenza del TAR Lazio n. 219 del 07/01/2021 che, nel rigettare nel merito le doglianze dei ricorrenti ha rimarcato, fra l’altro, il ruolo attivo del CSS e del CSS-C all’interno del quadro europeo di promozione dell’economia circolare legittimandone pienamente la qualità di “recupero” di rifiuti (ai fini di un loro sfruttamento nell’ambito dell’efficientamento energetico).
Ciò premesso, la bozza di Regolamento “End of Waste” attualmente circolante che “stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di plastiche miste cessano di essere qualificati come tali” non può non suscitare notevoli perplessità, sia di ordine generale sia rispetto al mercato di riferimento in cui le Imprese associate A.I.R.E.C. operano:

  1. vengono accorpati in un unico strumento in quanto “plastiche miste recuperate” materiali che hanno certamente comune origine (i “rifiuti di plastiche miste”) ma che derivano da operazioni profondamente diverse tra di loro per la destinazione d’uso prevista, sulla base di ben quattro diverse norme UNI (10667-14 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti ; 10667-16 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate a base di poliolefine nelle varie forme e/o per produrre manufatti tramite estrusione, stampaggio e/o altre tecnologie di trasformazione; 10667-17 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate come agenti riducenti in processi siderurgici; 10667-18 per l’utilizzo di plastiche miste recuperate a base di poliolefine per la produzione di combustibili non convenzionali liquidi e/o gassosi mediante conversione termica e/o catalitica);
  1. in particolare si evidenzia come queste quattro diverse norme UNI portino in alcuni casi addirittura ad esiti radicalmente diversi tra loro rispetto alla gerarchia comunitaria delle forme di gestione dei rifiuti. La produzione di combustibili non convenzionali non può mai infatti essere definita come una forma di riciclo, così come ribadito dall’art. 205-bis, comma 4, lettera b, del d.lgs 152/06, mentre per il riciclo chimico delle plastiche manca ancora una sua chiara definizione a livello comunitario. In ogni caso, deve essere chiaro che può essere definito come “avviato a riciclo” solo il materiale che soddisfa tutte le prescrizioni e limitazioni poste dal citato art. 205 del d.lgs 152/06, nell’ottica di salvaguardare, anche in questo caso come in quello della produzione di combustibili solidi secondari che più preme alle Imprese associate ad A.I.R.E.C., il principio della priorità dell’elemento qualitativo (che garantisce un utilizzo effettivo e conforme del prodotto ottenuto) su quello meramente quantitativo (che pone invece le basi per soluzioni di difficile verificabilità o, peggio ancora, border line);
  2. la produzione di Combustibili Solidi Secondari C (CSS-C), come detto, è comunque già normata da uno specifico D.M., per cui non si capisce l’utilità di creare una sorta di “doppio binario”, che comporterebbe inevitabilmente disparità di trattamento tra le Imprese e, quindi, tangibili rischi di distorsione degli equilibri concorrenziali. Mentre infatti gli impianti che operano in base al D.M. 22/2013 sono in regime di A.I.A. e con sistemi di gestione ambientale certificata – ISO 14000 o EMAS, oltre che di rigorose procedure di tracciabilità, classificazione e certificazione (tra le quali, ad esempio, la necessità di registrare il prodotto all’ECHA – Europea Chemical Agency – secondo il Regolamento REACH ai fini della sua commercializzazione ed immissione sul mercato), la proposta di Regolamento sembra prospettare addirittura la possibilità di intraprendere il trattamento e, quindi, la produzione di materiale End of Waste, da parte di impianti in procedura semplificata, con una semplice certificazione ISO 9001 e senza dettare alcuna condizione di cautela per gli impianti di utilizzazione finale, che sarebbero quindi esclusi da Valutazioni di Impatto Ambientale e dal regime di A.I.A.

A.I.R.E.C., in qualità di rappresentante, in seno a CONFINDUSTRIA-CISAMBIENTE, del comparto della produzione dei Combustibili Solidi Secondari, che raggruppa Imprese per una capacità produttiva installata attuale complessiva di 725.000 tonnellate di CSS, di cui una quota crescente di CSS-C Combustibile “End of waste”, si propone di mettere a frutto la curva di esperienza positivamente maturata in questi anni in cui, quella che era una lungimirante intuizione teorica, si è via via trasformata in realtà industriale ed economica, avendo l’obiettivo di allineare l’Italia alla media europea in termini di sostituzione calorica dei combustibili tradizionali con i CSS nei processi per la produzione di cemento, visto che partiamo da un dato del 20% contro una media europea del 47% e di sfruttare appieno le potenzialità di CSS, già convertibili in disponibilità effettive in presenza di una domanda di CSS ampliata anche alla produzione di energia termoelettrica.
In questo scenario, in cui si intravede la concreta applicazione industriale del CSS- Combustibile, sono quindi già poste le basi, anche normative, da cui partire per implementare tutti gli strumenti utili a raccogliere le sfide poste dalla riconversione dell’economia in chiave di circolarità e sostenibilità, ma in un’ottica di unitarietà degli strumenti e di par condicio tra le Imprese, nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare per costruire un sistema armonico e sinergico che coinvolga ed integri istituzioni, cittadini, Imprese e filiera della gestione dei rifiuti (raccolta, selezione, recupero sia come riciclo meccanico che come recupero energetico).