Movimento Legge Rifiuti Zero e Isde: “Il Piano rifiuti di Roma è totalmente da revisionare”

Secondo gli ambientalisti il piano presenta enormi criticità ed omissioni all’iter previsto, oltre che sulle concrete scelte impiantistiche per l'esclusivo recupero di energia dai rifiuti sia differenziati, e quindi organici per fare biogas, che indifferenziati in particolare inorganici da incenerire

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È stata depositata presso l’ufficio competente per la V.A.S. del Piano rifiuti di Roma Capitale una proposta alternativa firmata dal Movimento Legge Rifiuti e Isde. Il documento è stato redatto alla luce di evidenti criticità emerse ed omissioni rispetto emerse dallo studio della proposta della Giunta Gualtieri.

Il Piano è mirato esclusivamente alla definizione della gestione dei rifiuti urbani all’interno del territorio di Roma Capitale, in base alla norma straordinaria contenuta nell’articolo 13 del Decreto-legge 17.05.2022, n. 50, che risulta ora dotato dei poteri autorizzativi di competenza della Regione Lazio. Nella comunicazione del Movimento, si osserva che la nomina di un commissario straordinario in materia di rifiuti presuppone da parte dell’Ente Regione Lazio competente in materia l’emanazione di una dichiarazione di stato di emergenza, attraverso ordinanza da adottarsi previamente, cosa carente nel caso specifico e che certifica l’illegittimità dei poteri commissariali conferiti ai sensi dell’art 13 del Decreto 50/2022 cd Decreto Aiuti al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

La proposta, pertanto, punta a definire un obiettivo strategico, peraltro condivisibile, nella realizzazione di una filiera di autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale. Salvo che le previsioni impiantistiche in cui si concretizzerebbe questo obiettivo nel presente Piano rifiuti commissariale siano di fatto quasi esclusivamente a servizio del recupero di energia sia dai rifiuti organici differenziati che dai rifiuti urbani indifferenziati. Tale aspetto evidentemente rappresenta una grave violazione della gerarchia di trattamento dei rifiuti laddove sono evidentemente descritte in teoria ma non risultano adeguatamente finanziate le infrastrutture a servizio della raccolta differenziata (centri di raccolta – aree di trasferenza), le strutture a servizio della preparazione al riutilizzo (centri di riutilizzo e riparazione) e le strutture a servizio del riciclaggio della frazione organica differenziata con il trattamento aerobico e produzione di compost agronomico di qualità tramite il compostaggio di comunità / compostaggio di prossimità (art. 183 comma 1 lettera qq bis) od in impianti di compostaggio industriale.

La presente proposta di Piano rifiuti del commissario straordinario fa riferimento in teoria alle normative in vigore, tra cui in particolare quelle relative alle recenti direttive europee per l’economia circolare del 2018 recepite con quattro Decreti legislativi nel 2020 e che prevedono una diversa gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui l’Unione Europea ha confermato che finanzierà con i fondi strutturali di coesione e con il P.N.R.R. esclusivamente le operazioni relative alla riduzione – al riutilizzo – al riciclaggio dei rifiuti riassunti nel nuovo concetto di “recupero di materia” (articolo 183 comma 1 lettera tt) del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.).

Mentre restano esclusi dai citati fondi tutte le operazioni relative ai cosiddetti “rifiuti residui”, in quanto frazioni di rifiuti differenziate e/o indifferenziate escluse dal riciclaggio, ed il cui trattamento è effettuato per il recupero di energia tramite impianti di T.M.B. per la produzione di C.S.S. da incenerire – la produzione di gas o liquidi combustibili da rifiuti – gli inceneritori con o senza recupero di energia e/o calore ed il conferimento diretto od indiretto degli scarti di produzione per lo smaltimento finale in discariche per rifiuti non pericolosi o pericolosi.

Il Tar Lazio, sulla base del ricorso per ottemperanza presentato dal Movimento Legge Rifiuti Zero e VAS onlus alla sentenza 10088 del 2020, con sentenza n. 4987 del 26 aprile 2022 ha statuito che la Presidenza del Consiglio debba necessariamente attivarsi per emanare il DPCM con la mappatura del fabbisogno regionale dei termovalorizzatori di rifiuti, dopo l’annullamento del DPCM 10/8/2016 (il decreto attuativo dell’articolo 35 del D.L. c.d. “Sblocca Italia”).

L’esclusione di finanziare con i fondi europei il recupero energetico tramite incenerimento e tutta la filiera dei “rifiuti residui” compresi impianti di T.M.B. e discariche è in relazione agli impegni assunti dall’Unione Europea in tema di riduzione di emissioni in atmosfera ai fini del contenimento del riscaldamento globale e degli effetti sui cambiamenti climatici in atto da anni.

“In data 18 dicembre 2020, l’UE ha trasmesso all’UNFCCC il proprio contributo determinato a livello nazionale (NDC), che contiene l’obiettivo aggiornato e rafforzato di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990”.

Le operazioni di recupero di energia comportano processi termici di combustione diretta od indiretta con elevate emissioni in atmosfera di gas climalteranti (COx – NOx – SOx – Metano – Ozono) e polveri ultrasottili contenenti diossine – furani – metalli pesanti, con la necessità ulteriore di conferire in discariche per rifiuti pericolosi le ceneri di combustione leggere e pesanti. Si richiama a tal proposito l’art. 6 del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. rispetto al conferimento di rifiuti pericolosi derivati da inceneritori.

A differenza dei processi termici di combustione dei rifiuti già citati anche lo smaltimento in discarica controllata comporta emissioni in atmosfera, sebbene di diversa natura. È notorio che la normativa vigente esclude dal 2003 il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato “tal quale”, in quanto lo stesso deve essere sottoposto a pretrattamento in impianti di T.M.B. per la selezione e la stabilizzazione della frazione organica putrescibile in F.O.S. (frazione organica stabilizzata), che deve essere conferita in discarica urbana per rifiuti non pericolosi. Le emissioni dalle discariche

controllate sono di fatto costituite dal biogas prodotto da processi anaerobici della frazione organica biodegradabile residua e non recuperato dalle apposite reti e pozzi di captazione, e tale biogas è composto per circa il 60% da metano, per circa il 39% da anidride carbonica e per l’1% circa di anidride solforosa e composti organici volatili COV.

Si richiama infatti quanto previsto dall’art. 177 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che risulta al momento non coerente con le scelte impiantistiche di trattamento dei rifiuti definite nel presente Piano rifiuti, per i motivi successivamente esposti.

Le conclusioni della proposta

Nel Piano rifiuti commissariale in esame, ai fini della documentazione elaborata ai fini della V.A.S., non risultano essere presenti alcuni elementi determinanti perché tale procedura possa essere esperita nella forma in cui prevede la normativa vigente.

Infatti, si osserva che la documentazione depositata presenta varie e gravi omissioni in relazione a:

1. risulta applicata in modo unilaterale la gerarchia di trattamento dei rifiuti, con una descrizione solo teorica delle operazioni di riutilizzo senza alcuna concreta indicazione di attuazione strutturale. In particolare, si rileva a seguire la omissione delle operazioni di recupero di materia della frazione organica tramite compostaggio, che rientrano nelle operazioni di riciclaggio ma non vengono affatto considerate in nessuna modalità sia di compostaggio di comunità che compostaggio industriale. Si passa dalle operazioni di raccolta differenziata direttamente alla previsione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica differenziata, in quanto impianti di recupero di energia per produzione di combustibili come il biogas/biometano, che non rientrano nell’economia circolare;

2. non vengono presi a riferimento per la progettazione del Piano rifiuti gli obiettivi vigenti in materia di riutilizzo e di effettivo riciclaggio in peso alle date del 2030 e del 2035 della raccolta differenziata al netto della frazione non riciclabile, mentre invece vengono citati ancora obiettivi generici di R.D. – raccolta differenziata che differiscono notevolmente da quelli in vigore citati;

3. non risultano coerenti le capacità impiantistiche previste dal Piano rifiuti commissariale con la effettiva produzione di rifiuti differenziati sia organici che inorganici, da avviare ai quattro impianti di cui è stato chiesto in modo approssimativo il finanziamento con i fondi del PNRR.

In particolare, risultano sovradimensionati i tre impianti di digestione anaerobica previsti (due da Roma Capitale ed uno dal comune di Fiumicino) rispetto alla FORSU prodotta, risultano molto sottodimensionati gli impianti di riciclaggio per la carta e molto sovradimensionati quelli per le frazioni plastiche;

4. dei cinque impianti di trattamento previsti dal Piano rifiuti solo i due impianti di selezione di carta e plastica hanno una ubicazione certa in aree industriali di proprietà AMA. Mentre per i due digestori anaerobici non c’è alcun atto autorizzativo regionale e si ipotizza di utilizzare le stesse aree già in parte autorizzate per impianti di compostaggio aerobico per metà della capacità ora prevista. La tecnologia anaerobica prevede un complesso industriale quattro volte quello di compostaggio. Per il quinto impianto, l’inceneritore da 600.000 tonn/anno, non si indica alcun sito di ubicazione da cui si deduce che non c’è alcun progetto preliminare o valutazione di incidenza pubblicati da poter valutare in sede di V.A.S.;

5. la valutazione che il nuovo inceneritore risolverà del tutto lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e del residuo secco non riciclabile di Roma Capitale è del tutto illusoria, dato anche l’imprevedibile innalzamento dei rifiuti con l’evento del Giubileo 2025. Resta infatti del tutto aperta tutta la valutazione del conferimento in discarica, su cui si punta a smaltire solo il 10% dell’obiettivo strategico (peraltro teorica ed al 2035), senza valutare il conferimento ai TMB della quantità di rifiuti eccedente la capacità del nuovo inceneritore ed in ogni caso ignorando di quantificare le ceneri pesanti e leggere da smaltire anche in discariche per rifiuti pericolosi;

6. mentre il P.R.G.R. Lazio prevede interventi a sostegno del compostaggio di comunità o locale e del compostaggio industriale della Frazione organica differenziata in forma di impiantistica diffusa di piccola dimensione, nel Piano rifiuti commissariale tale “recupero di materia” è del tutto ignorato,

7. la valutazione contenuta nel Piano rifiuti commissariale in merito all’impatto ambientale “per emissioni evitate” dagli impianti di digestione anaerobica non è affatto condivisibile. Al contrario si dimostra che questi impianti hanno importanti e pericolose emissioni legate alla combustione del biogas per produzione di energie a calore, alle emissioni fuggitive di metano sia in fase di produzione che di distribuzione, e che non si raffronta il GWP del metano nei 20 anni pari a circa 80 volte quello della CO2 rispetto alle emissioni del compostaggio aerobico che pure è presente nel complesso industriale,

8. sull’incenerimento giunga esattamente a conclusioni opposte rispetto a quelle contenute nel vigente Piano Gestione Rifiuti del Lazio approvato dal consiglio regionale con recente deliberazione n. 4/2020, generando un conflitto istituzionale di competenza con la Regione Lazio,

9. la scelta di costruire un nuovo grande inceneritore per Roma Capitale risulta in contrasto con tutta le recenti normative sia europea che italiana sull’economia circolare, sulle normative di tutela ambientale e sanitaria, sugli accordi internazionali in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti e sul rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010 sulla qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione del particolato sottile ed ultrasottile in una area già fortemente compromessa come quella di Roma Capitale, classificata come area in classe 1 insieme all’area di Frosinone nel Lazio, al pari quasi dei valori di inquinamento atmosferico della Valle Padana.

10. si punta a valorizzare solo l’obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica, pur evitando di citarne la necessità del ricorso sia per la frazione eccedente di rifiuti indifferenziato che non potrà essere trattato come incenerimento diretto senza pretrattamento, che in ogni caso per il conferimento delle ceneri pesanti e di quelle leggere in discariche per rifiuti pericolosi.

Alla luce delle osservazioni e delle considerazioni esposte nella proposta chiede la revisione totale del piano rifiuti di Roma Capitale in quanto irrealizzabile e inattuabile e non conforme per l’effetto alle normative europee dell’economia circolare, soprattutto, e delle normative nazionali in materia di riduzione dell’inquinamento dovuto alle emissioni in atmosfera di gas climalteranti e polveri sottili ed ultrasottili, con riguardo alla situazione di grave contaminazione dell’aria di Roma.

Il Piano rifiuti in oggetto risulta pertanto inidoneo a realizzare le finalità dichiarate con riguardo all’impegno per il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata richiesta dall’Europa entro il 2035 e la massimizzazione della riduzione, del riutilizzo e dell’effettivo riciclaggio delle frazioni differenziate imposti dall’economia circolare, a fronte degli ingenti costi di realizzazione degli impianti di incenerimento e per i biodigestori che avranno un importante impatto sulla salute pubblica, l’ambiente e graveranno significativamente per i prossimi venti anni sulla Tassa Rifiuti a carico dei cittadini, sul bilancio di Roma Capitale e su quello delle aziende pubbliche di proprietà di Roma Capitale che si occuperanno di gestione impiantistica e trattamento dei rifiuti urbani.

Qui il link della proposta completa.