PNRR e principio DNSH: aggiornati gli Orientamenti tecnici della Commissione Ue

La nuova versione riprende il contenuto della precedente fornendo indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), ovvero la serie di prescrizioni che tutte tutte le misure finanziate dal Piano devono rispettare per “non arrecare un danno significativo” all’ambiente

epa08840565 A view of EU flags next to the European Commission in Brussels, Belgium, 25 November 2020. EPA/STEPHANIE LECOCQ

Novità molto importanti su PNRR e principio DNSH, ovvero la serie di prescrizioni che tutte tutte le misure finanziate dal Piano devono rispettare per “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (Do not significant harm). L’11 ottobre è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 che aggiorna gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

La nuova versione riprende il contenuto della precedente Comunicazione 2021/58-01, fornendo indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’Unione.

Rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento, al capitolo 2.4, ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo.

La Commissione da così seguito all’impegno assunto nella Proposta di regolamento (UE) che istituisce la piattaforma cd. “STEP”, una nuova piattaforma a sostegno dell’autonomia strategica europea nei settori delle tecnologie avanzate, dell’energia pulita e della biotecnologia, al fine di agevolare la diffusione dei contributi RRF al comparto dei prodotti finanziari InvestEU, garantendone la conformità agli obiettivi ambientali (cfr. Relazione, cap.1, p.7 della Proposta di regolamento).

Per maggiori informazioni sul principio DNSH e la sua applicazione alle misure PNRR del MASE si rinvia alla pagina dedicata di questo sito.